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L’ordinanza si muove nel tracciato dottrinario e giurisprudenziale di quelle interpretazioni della norma che sostengono che, ai fini della valutazione dell’usura contrattuale, gli interessi di mora pattuiti debbano essere ricompresi, unitamente ad ogni altra remunerazione prevista, nella misura del costo complessivo gravante sulla parte finanziata e che l’inclusione di questi nel computo debba avvenire indipendentemente dalla loro natura eventuale ed aleatoria.

Il CTU nominato dal Giudice ha analizzato il contratto di mutuo oggetto di vertenza, ravvisando l’effettivo superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto, nonostante la presenza della “clausola di salvaguardia”, un meccanismo volto a ricondurre entro i limiti di legge la determinazione degli interessi usurari eventualmente pattuiti in contratto. Il Giudice, nel caso si specie, ha ritenuto che la presenza di costi ulteriori rispetto agli interessi moratori, legati al mancato pagamento delle rate da parte del cliente, abbia permesso il superamento del tasso soglia, visto che il limite previsto dalla clausola di salvaguardia riguarda solo gli interessi di mora e non gli altri costi associati.

Pertanto, specifica il giudice, tutti gli interessi, sia di corrispettivo che moratori, tutti gli oneri, le spese e le remunerazioni pretese dal finanziatore, a qualunque titolo pattuite, debbono essere ricomprese in un unico parametro, espressione del costo/rendimento complessivo dell’operazione di finanziamento, da raffrontarsi con il tasso soglia e che la misura di tale parametro va comunque effettuata in riferimento alla “peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella più svantaggiosa per il cliente.” Il punto focale dell’ordinanza risiede tuttavia nella metodologia che il giudice, in accordo alle indicazioni del Ctu, ritiene adeguata allo scopo di addivenire alla corretta ed oggettiva misura del tasso di interesse globale. Questo, secondo il testo dell’ordinanza, va determinato sommando al tasso di mora il differenziale tra il TAEG ed il TAN, indicativo quest’ultimo dell’incidenza delle spese e degli oneri accessori sul costo del finanziamento.

Per questo motivo, il Tribunale ha condannato l’istituto di credito a restituire al mutuatario la somma di Euro 353.700,65 oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.




 

Scarica Ordinanza tribunale di benevento ord 43-2016 dr.ssa genovese usura int. mor. nel teg applicazione 1815

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