La sentenza del Tribunale di Lucca n. 476 del 10.06.2020 afferma, in modo non equivocabile e, dunque, molto diretto e razionale, che in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, non si può “ricostruire in modo univoco quale fosse il metodo di calcolo dell’ammortamento” e che in siffatti casi il metodo “da prendere in considerazione” cioè, “il regime di calcolo degli interessi, in assenza di specifiche previsioni in contrario”, è “quello della capitalizzazione semplice”.Sotto il profilo dello strumento rimediale applicabile, per il Tribunale di Lucca “il contratto è dunque, in parte qua, nullo, con la conseguenza che il piano di ammortamento va ricalcolato, ex art. 117 7° co. lett. a) tub, conteggiando gli interessi al tasso bot minimo (trattandosi di operazione attiva)”.Ne consegue che, solo apparentemente, l’intermediario è in grado di dimostrare che il TAN utilizzato per il calcolo del “monte interessi” e della “rata costante” del finanziamento è lo stesso rispetto al TAN indicato nel contratto di finanziamento medesimo, atteso che nasconde all’operatore retail di aver applicato nel calcolo del “monte interessi” e della “rata costante” il regime di capitalizzazione “composto”, in luogo di quello “semplice”.Applicando, invece, il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione semplice, si può dimostrare che il costo complessivo del finanziamento e l’entità delle singole rate sarebbe stato sensibilmente inferiore, rispetto a quello di fatto praticato dall’intermediario, con l’ovvia conseguenza che il tasso di interessi di fatto applicato dall’intermediario finanziario – all’insaputa e con notevole sorpresa dell’operatore retail – è di fatto un tasso più alto rispetto a quello indicato nel contratto. Da qui la non corrispondenza dei tassi e la necessità del giudice di applicare, in presenza dell’indeterminatezza del tasso ultra – legale pattuito dalle parti, lo strumento rimediale previsto dall’art. 117 7° comma TUB o, in subordine, quello del tasso legale, ai sensi dell’art. 1284 3° comma c.c.

>> ILLECITA PREVISIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI

Tribunale di Taranto, I sez. civ. spedito. n. 796 del 29 marzo 2022, est. Attanasio”(…)Essendo l’iter argomentativo della consulenza, immune da vizi logici, può essere richiamato per relationem. E’ emerso, dunque che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall’Attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 cc (non certo derogato dagli usi bancari che, in materia, non sono fonte di diritto).”

>> IL REGIME FINANZIARIO DEVE ESSERE DICHIARATO (pena nullità clausola interesse)

Tribunale di Campobasso, sent. n. 156 del 18 marzo 2022, est. DentaleLa sentenza che ha definito il giudizio ha accertato che la banca ha utilizzato la formula matematica del regime finanziario dell’interesse composto per la determinazione della rata del piano di ammortamento alla francese del mutuo, comportando una maggiorazione surrettizia del tasso di interesse e, quindi, un maggior costo dello stesso mutuo, senza che il cliente lo avesse mai approvato.

>> AMMORTAMENTO ED ANATOCISMO Tribunale di Potenza, sez. civ. ord. del 25 marzo 2022Interessante ordinanza del Tribunale di Potenza all’interno della quale il Giudice richiede una Consulenza tecnica volta a verificare se in un contratto di prestito personale i termini del piano di rimborso, c.d. ammortamento alla francese, producano un meccanismo di produzione di interessi sugli interessi.

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