La sospensione del mutuo prima casa prevista dal Cura Italia – con criteri più flessibili vista l’emergenza Coronavirus – si può applicare per 18 mesianche se si è già goduto di una precedente pari dilazione, purché al momento della domanda risulti già ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Sono previsti scaglioni per coloro che chiedono l’allungamento del mutuo prima casa, dovuto a sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni.

Partiamo dal Cura Italia, che con l’articolo 54 rende più flessibili le regole e allarga la platea per un periodo di tempo limitato (9 mesi dall’entrata in vigore del dl 18/2020, quindi fino al 17 dicembre 2020). Il decreto attuativo ministeriale di fatto potenzia ulteriormente la flessibilità prevista dalla norma originaria. L’articolo 5 del dm stabilisce che

ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Significa che in questi nove mesi del 2020, fino metà dicembre appunto, si può chiedere una sospensione per 18 mesi anche se c’erano stati precedenti allungamenti del mutuo, se le rate sono già riprese da almeno tre mesi. In pratica, quindi, c’è una deroga al tetto complessivo di 18 mesi, che si applica normalmente sommando tutti i periodi i sospensione richiesti. Quindi, anche se in precedenza erano stati chiesti periodi di sospensione del mutuo, è possibile chiedere un nuovo allungamento di 18 mesi. Limitatamente a questi nove mesi 2020, e solo se l’ammortamento era già ripreso da almeno tre mesi. Si tratta di un regola che non era prevista dal dl 18/2020, che viene di fatto introdotta dal decreto ministeriale attuativo, migliorativo quindi rispetto alla norma originaria.

Restano gli altri elementi i flessibilità previsti dal Cura Italia:

  • in questo periodo 2020 non è necessaria la presentazione dell’Iseeper ottenere la sospensione del mutuo.
  • La platea degli aventi diritto è allargata ad autonomi e professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni per l’emergenza coronavirus.

Il decreto ministeriale specifica quali sono gli autonomi e i liberi professionisti interessati dalla norma:

  • lavoratore autonomo: soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 81/2017. Significa tutte le attività di lavoro autonomo esclusi gli imprenditori (anche i piccoli imprenditori).
  • Libero professionista: iscritto agli ordini professionali o alle associazioni professionali dell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013, in possesso della relativa attestazione.

Novità strutturali

Per quanto riguarda invece le novità strutturali sulla sospensione dei mutui, che sono invece previste dal dl 9/2020, articolo 26, ci sono un serie di chiarimenti applicativi. La norma, lo ricordiamo, inserisce fra gli aventi diritto i casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. In questo caso, il dm attuativo introduce degli scaglioni, per cui la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, per sospensione o riduzione di orario del lavoro fra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, sospensione o riduzione con durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Sempre nei casi appena elencati, ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo. Attenzione: alla domanda bisogna allegare il provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.

Ci sono poi novità per le banche: dallo scorso 17 marzo (giorno di entrata in vigore del Cura Italia), il fondo rimborso gli interessi compensativi, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Queste modalità di calcolo si applicano alle istanze presentate dal 17 marzo e alle sospensioni già concesse per le quali il Fondo, alla data di entrata in vigore del dm ministeriale (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 marzo 2020), non abbia ancora liquidato l’importo dovuto. La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

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P.M.I del 30 marzo 2020

 

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