Molteplici sono le utilità apportate dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012), dirette a salvaguardare, oltre gli interessi del debitore, anche quelli dei singoli creditori.
E’ bene ricordare, intanto, che il procedimento di composizione della crisi da sovaindebitamento permette di scegliere tra tre tipi di procedure:
1) accordo coi creditori di composizione della crisi;
2) il piano del consumatore;
3) la liquidazione del patrimonio.

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Il debitore si confronta con un professionista  per definire una proposta da fare ai propri creditori attraverso il Tribunale dove risiede: esistono diverse procedure adatte a situazioni differenti: l’importante è farsi assistere da un professionista 

Possono ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 tutti i soggetti che, secondo l’ordinamento Italiano, non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare, ovvero, dipendentipensionatiaziende agricolepiccoli imprenditori e professionisti.

Il debitore può ottenere la soddisfazione dei creditori attraverso quanto può realmente pagare: l’ammontare del debito che non può essere pagato alla fine della procedura verrà esdebitato, cioè cancellato con piena riabilitazione di chi ha usufruito della Legge 3/2012.

Per ottenere l’esdebitazione il debitore deve cooperare all’efficace svolgimento della procedura fornendo con trasparenza ogni informazione e documentazione necessaria e rispettare le indicazioni che gli verrano richieste dal Tribunale durante tutta la procedura.

Con Legge 3 2012, è possibile bloccare le azioni esecutive?

La risposta è sicuramente positiva, ma essendo la normativa sul Sovraindebitamento composta da una serie di passaggi procedurali distinti, è necessario ben specificare quale sia il momento in cui è possibile intervenire per fermare l’azione esecutiva e quale siano le condizioni per farlo.

Per prima cosa è importante evidenziare che la Legge 3 2012 all’art 10, comma 2), sub c) recita testualmente che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali

Non è possibile invece intervenire qualora un bene sia stato già venduto all’asta e anche se le somme non sono ancora state assegnate ai creditori: in tal caso la Legge sul Sovraindebitamento può  comportare una diversa assegnazione del ricavato dell’asta ma non può annullare l’assegnazione all’acquirente che ha esperito un’offerta valida.

Questione molto dibattuta rimane invece la sospensione dell’asta e/o della procedura esecutiva nella fase preliminare al deposito del piano ovvero nel periodo intercorrente tra l’affidamento del piano all’Organismo di Composizione della Crisi /professionista e il deposito del piano completo con l’attestazione dell’OCC.

Di fronte a tali situazioni più volte ci è capitato di vedere richieste ai Giudici delle esecuzioni di sospensione della procedura, nella nostra esperienza le risposte a tali sollecitazioni sono state spesso diverse e lasciate alla sensibilità individuale del giudicante: abbiamo notizie di sospensione della procedura prima del deposito del piano ottenute presso il Tribunali di Piacenza, Lodi e Livorno, mentre al contrario il Foro di Milano ma anche quello di Monza hanno respinto analoghe richieste.

Resta quindi valido il principio per il quale è importante cercare di intervenire quanto prima per la soluzione della crisi di Sovraindebitamento evitando di ricorrere alle disposizioni della Legge 3 2012 solamente “all’ultimo minuto”, ma  qualora  si fosse giunti in prossimità dell’asta certamente esistono possibilità di intervenire concretamente valutando una proposta dei creditori oppure di utilizzare lo strumento e della liquidazione del patrimonio con la finalità di uscire definitivamente dal problema del debito.

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