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Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 7779/2015 pubbl. il 25/05/2015, ha respinto la domanda con cui UniCredit aveva preteso da una società il pagamento di 196mila euro quale residuo del finanziamento concessole nel 2007.

La società ha in primo luogo eccepito che il contratto di finanziamento prodotto in giudizio da Unicredit, al fine di comprovare l’esistenza del titolo negoziale azionato, sia nullo, perché carente della forma scritta imposta ad substantiam sia dall’art. 117 TUB, che dalla delibera CICR del 4.3.2003 e dalle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d’Italia in data 25.7.2003

Scarica >>> sentenza_del_tribunale_di_napoli_ii_sezione_civile_n._7779_del_25_maggio_2015

 

“La violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell’ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all’investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli immobiliari, oltre che inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca determinanti una responsabilità a carico della stessa. (Tribunale Benevento 27 novembre 2007 e Tribunale Benevento 21 ottobre 2005).” (…) “L’art. 117, comma 5, d.P.R. 385 cit. prevede a partire dal 1° gennaio 1994 che “la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente”. La norma precisa (comma 6) che “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 (mancata determinazione del tasso), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”. Tribunale di Chieti, dott. Ria, Sent. N. 230 del 23 aprile 2015 nota mia: l’indicazione del TAEG è divenuta obbligatoria dal 1° ottobre 2003, ovvero quando sono entrate in vigore le istruzioni di vigilanza per le banche (con l’aggiunta del Titolo X, recante, fra l’altro, al capitolo I, istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) con provvedimento pubblicato nel supplemento alla G.U. 19 agosto 2003, n. 191)

Fonte : Il Sole 24 Ore, Plus 24, 31 ottobre 2015, pg. 22
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