Si tratta, dunque, di un meccanismo che garantisce un risanamento totale a tutti coloro a cui non si applica la legge fallimentare (e, quindi, che non possono “fallire”). Parliamo, pertanto, delle normali persone fisiche, ossia i consumatori quali – tanto per fare un esempio pratico – i titolari di redditi da lavoro dipendente, i lavoratori autonomi, i professionisti, i parasubordinati, ecc. Sono esclusi, invece, gli imprenditori (essi, infatti, possono fallire), ma vi rientrano i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli artigiani (cui, invece, non si applica la procedura fallimentare).

PRESUPPOSTI

 

Presupposto oggettivo 

Innanzitutto il presupposto per poter accedere a questo beneficio è che vi sia un perdurante squilibrio tra i debiti assunti dal consumatore e il suo patrimonio “prontamente liquidabile”, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente a tali obbligazioni. Si tratta di una definizione piuttosto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi (per esempio: quando il consumatore non riesce a pagare le rate del finanziamento, del mutuo, i debiti assunti con carte revolving e i vari prestiti effettuati da banche o da finanziarie).

Non è stato determinato dalla legge quale debba essere il rapporto di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile rilevante per il raggiungimento del sovraindebitamento.

 

Presupposti soggettivi

La disciplina sopra indicata riguarda tutti i debitori che si trovano in stato di sovraindebitamento e che non sono assoggettabili alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

La platea è dunque ampia poiché non si riferisce solo agli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità esclusi dalle procedure ora indicate, ma attiene anche al debitore civile, sia persona fisica che persona giuridica, sia ente collettivo con o senza personalità. In questa prospettiva sono ricompresi anche gli imprenditori agricoli, i professionisti intellettuali e gli altri lavoratori autonomi nonché il consumatore.

Quest’ultimo viene, in particolare, qualificato come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Ciò comporta che la persona fisica che avesse assunto, accanto alle obbligazioni personali, anche obbligazioni derivanti dall’esercizio di un’impresa o di un’arte o di una professione non potrebbe essere qualificata come consumatore e non potrebbe accedere alla presentazione del piano.

 

Allegato PDF >>> Legge-3_2012

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