Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, occorre verificare quanto segue.
- 1. Chi è il soggetto
- imprenditore persona fisica non fallibile;
- socio di società di persone (S.n.c., a.s.) o socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);
- start up innovative (art.25, comma 2, L.18.10.2012, n.179 convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012) di qualsiasi dimensione;
- imprenditore agricolo;
- consumatore persona fisica;
-
enti e società al di sotto delle soglie di cui all’art.1 R.D.267/42 (Legge Fallimentare) ossia:
a) attivo patrimoniale: avere avuto, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito del procedimento o dall’inizio
dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
-
b) fatturato: avere realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
-
c) debiti: avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
2) Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
.1) debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all’art.1 L.F. (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00; ricavi superiori ad euro 200.000,00, debiti superiori ad euro 500.000,00).
.2) debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori;
.3) debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda;
.4) debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art.14 L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;
b.5) consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14-bis L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;
.6) debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
3) Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.
.1) debiti derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale: accordo da sovraindebitamento; c.2) debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali: accordo da sovraindebitamento; c.3) debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo: piano del consumatore.
La liquidazione del patrimonio rappresenta la fisiologica conseguenza dell’esito negativo (art.14- quater L.n.3/2012) delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato.
In sintesi, è possibile attivare i seguenti procedimenti di composizione e liquidazione del patrimonio a seconda dei requisiti soggettivi ed oggettivi del sovraindebitato.
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