Dona 1 € e scarica : Manuale _Come Difendersi dalle Banche_

Per poter scegliere ed accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento più idoneo, occorre verificare quanto segue.

  • 1. Chi è il soggetto
    • imprenditore persona fisica non fallibile;
    • socio di    società    di    persone    (S.n.c.,    a.s.)    o socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.);
    • start up innovative (art.25, comma 2, L.18.10.2012, n.179 convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012) di qualsiasi dimensione;
  • imprenditore agricolo;
  • consumatore persona fisica;
  • enti e società al di sotto delle soglie di cui all’art.1 R.D.267/42 (Legge Fallimentare) ossia:

    a) attivo patrimoniale: avere avuto, nei tre esercizi
    antecedenti la data di deposito del procedimento o dall’inizio
    dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;

  • b) fatturato: avere realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;

  • c) debiti: avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

    2) Chi non è ammesso ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

    .1) debitore fallibile ossia tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgono una attività commerciale e superano i limiti dimensionali di cui all’art.1 L.F. (attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00; ricavi superiori ad euro 200.000,00, debiti superiori ad euro 500.000,00).

    .2) debitore non fallibile e consumatore che hanno commesso atti in frode ai creditori;

    .3) debitore non fallibile e consumatore che hanno avuto accesso ad un procedimento di composizione della crisi nei 5 anni precedenti la domanda;

    .4) debitore non fallibile al quale è stato annullato o risolto un accordo da sovraindebitamento (art.14 L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;

    b.5) consumatore al quale è stato revocato il piano del consumatore (art.14-bis L.n.3/2012) per causa a lui imputabile;

    .6) debitore non fallibile e consumatore che hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

    3) Quali debiti sono da sistemare e quale procedimento da sovraindebitamento si può adottare.

    .1) debiti derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale: accordo da sovraindebitamento; c.2) debiti derivanti da garanzie in favore di società di capitali: accordo da sovraindebitamento; c.3) debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo: piano del consumatore.

    La liquidazione del patrimonio rappresenta la fisiologica conseguenza dell’esito negativo (art.14- quater L.n.3/2012) delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato.

    In sintesi, è possibile attivare i seguenti procedimenti di composizione e liquidazione del patrimonio a seconda dei requisiti soggettivi ed oggettivi del sovraindebitato.

 

Schermata 2016-05-27 alle 10.52.29 copia

Articoli piu’ letti

  1.  Nasce il “Progetto Educazione Finanziaria “ideato e promosso da SiaSTudioItalia Vairo& Partners
  2. Ordinanza del Tribunale di Potenza del 04.01.16 sulle illegittimità dei calcoli nelle cartelle Equitalia
  3. Presentazione come recuperare il “maltolto”per Conti Correnti affidati (Enti Pubblici,aziende e Privati)
  4. Intermediario Bancario accetta l’usura sopravvenuta di un finanziamento e restituisce gli interessi di periodo
  5. (Restituzione interessi) Carte Revolving simili ad aperture di credito bancario

Fai chiarezza dei tuoi rapporti Bancari e Finanziari

clicca >>> CONTATTACI

 Dona 1 € e scarica : Manuale _Come Difendersi dalle Banche_

pag_2_copertina

Leave a reply