Contenzioso bancario.
Non corretta indicazione nel contratto del TAEG reale.
Le ultime sentenze parlano chiaro::
“Il TAEG applicato dalle Banche e Finanziarie nei contratti di Prestito personale, Cessione del quinto e Acquisto rateale, molto spesso è più sfavorevole di quello pattuito in virtù della mancata inclusione di tutti i costi palesi di contratto tra cui rientrano anche le polizze assicurative. (D.M. 8/7/1992.
In questi casi la sanzione per la Banca è l’applicazione del tasso sostitutivo nominale dei BOT”, di gran lunga inferiore a quello pattuito.
Tale criticità consente al Cliente/Consumatore di chiedere la nullità della clausola riguardante gli interessi, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Tutti gli addebiti pattuiti e addebitati dalla banca tra cui, spese di istruttoria, interessi di preammortamento, interessi di ammortamento, spese di incasso rata, spese di riscossione rimborsi, spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, rappresentano l’ammontare complessivo per la determinazione del TAEG reale “tasso annuo effettivo globale”, calcolato secondo le seguenti disposizioni di legge:
-normativa CEE titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo;
-DM 8/7/1992, DM 6/5/2000, Cicr 9/2/2000 e Cicr 4/3/2003;
-Circolare della Banca d’Italia 28/03/2013 “Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG”.
L’inclusione di tutti questi costi, cosi come previsti dalle suddette disposizioni normative, va non solo indicato chiaramente in contratto e messi a conoscenza della clientela (trasparenza, correttezza e buona fede) ma devono essere soprattutto inclusi nel calcolo per la determinazione del TAEG, da indicare correttamente nei documenti contrattuali.
L’obbligo d’indicazione del corretto TAEG è prescritto da precise norme di legge, in particolare quelle del TUB (art.117, art.124), dal Codice dei Consumatori (art.33), oltre alle disposizioni del codice civile artt.1175, 1176, 1283, 1284 e 1347, 1375.
Riepilogando, la non corretta indicazione del TAEG comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art.117 del TUB (D.Lgs.. 385 1/9/93) e art.33 codice consumi, la cui conseguenza è il ricalcolo degli interessi sostituendoli con il tasso minimo dei BOT più sfavorevole tempo per tempo vigenti durante il rapporto creditizio.
Altra questione è l’usura, che si manifesta ogni qualvolta il TAEG, sempre includendo tutti gli oneri palesi di contratto di Prestito, Cessione del quinto o Acquisto rateale, tra cui le commissioni e polizze assicurative, di cui alla disciplina del DM 8/7/1992 e legge 108/96 e legge 24/2001, supera il tasso soglia vigente alla stipula.
In questo caso la sanzione è l’applicazione dell’art.1815 comma 2 del codice civile, cioè l’azzeramento degli interessi.
Il Cliente/Consumatore beneficerà della restituzione di tutti gli interessi usurari o in alternativa la decurtazione degli interessi usurari dal residuo debito dovuto, con evidente risparmio in termini di ammontare delle rate da pagare.
Un modo semplice e rapido per analizzare la correttezza del TAEG è il ——> Metodo SIA :
A CHI E’ RIVOLTO ?
✔avvocati ✔commercialisti✔ associazioni di consumatori✔società di consulenza✔ consulenti/clienti.
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