ALCUNI RISULTATI OTTENUTI …
 Accordo stragiudiziale

 

Ricevo solleciti  telefonici da  una finanziaria_banca , da un call center , oppure visite a casa da individui non meglio indentificati per un pagamento di rate insolute ,come devo gestire al situazione?

      1. Mi armo di santa pazienza mi informo e gestisco le numerose chiamate
      2. Delego una persona di fiducia (consulente,avvocato , etc) esperta in gestione di società di recupero.
      3. DIFFIDO  ai sensi dell’articolo 660 del codice penale

(Secondo la Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2004, n. 28680, l’art. 660 del c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono (sia attraverso sistemi telefonici mobili che fissi), in quanto il destinatario di essi è costretto a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica; il mittente utilizzando il telefono, realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario, configurando il suddetto reato.)

Le società  di recupero crediti non svolgono attività giudiziale pertanto non è vero che in caso di mancato pagamento potranno attivare azioni giudiziali es. invio dell”ufficiale giudiziario e mettere vendita casa o disporre vari tipi di pignoramento .

E’ SEMPLICEMENTE TERRORISMO PSICOLOGICO  SANZIONATE MOLTE VOLTE DALL’ANTITRUST PER ATTEGGIAMENTI INTIMIDATORI COMPRESO VERE E PROPRIE OFFESE .

Le società di recuperano effettuano semplici solleciti di pagamento attraverso diffide scritte o solleciti telefonici, invita il debitore a pagare, l’esattore è semplicemente un soggetto privato (con eventuale mandato della società)  che si presenta  a casa del debitore per sollecitare il pagamento , non si ha l’obbligo di aprire, presentandosi con titoli diversi tra cui ufficiale giudiziari,in questo caso scatta il reato di viloazione di domicilio .

L’attività di recupero crediti giudiziale – (procedimento giudiziale) – è di esclusiva dei soli avvocati, i quali non possono essere dipendenti di tali società commerciali, benché molti  si presentano come avvocato o dottori in giurisprudenza. In tal caso sono solo laureati in legge che hanno scelto di non esercitare l’attività forense e non sono iscritti all’albo. Prima, dunque, dell’intervento di una lettera di uno studio legale, si rimane nella sola attività stragiudiziale, quella cioè fuori dalle aule dei tribunali.

Per procedere al prossimo passo , quello cioè della l’esecuzione forzata e il pignoramento è necessaria una previa fase di “accertamento del credito”: ovvero esistenza di un contratto tra le parti e dell’omissione di pagamento devono essere sottoposte a un giudice che, a seguito di una causa ordinaria o con un procedimento abbreviato di ingiunzione di pagamento (cosiddetto “decreto ingiuntivo”), ordina al debitore il pagamento della somma non corrisposta.

La sentenza o il decreto ingiuntivo sono detti “titoli esecutivi” e consentono al creditore di avviare la riscossione coattiva. Dunque, senza il titolo esecutivo, il creditore non può procedere al pignoramento.

Fa eccezione il contratto di mutuo stipulato davanti a un notaio: in tal caso l’atto pubblico è già titolo esecutivo e, quindi, consente al creditore di avviare direttamente l’esecuzione forzata quest’ultimo dovrà prima pero’ notificare un precetto e, dopo 10 giorni, potrà ricorrere all’ufficiale giudiziario, individuando il tipo di pignoramento che intende avviare,stessa sorte per assegni e cambiali, anch’essi da considerare titoli esecutivi.

Esistono  pignoramenti:

  1. di  beni mobili presso il debitore ( gioielli e gli oggetti di valore);
  2. pignoramento diretto dell’automobile attraverso l’iscrizione del vincolo nel PRA;
  3. si può avviare il pignoramento presso terzi (ossia dello stipendio, della pensione, del conto corrente bancario );
  4. pignoramento di beni immobili;

se il debitore non paga, ma il creditore è privo di titolo esecutivo, si dovrà necessariamente passare alla fase giudiziale.

  1.  se il creditore ha una  prova scritta del proprio credito (per es. un contratto, una fattura,  ecc.) potrebbe richiedere un decreto ingiuntivo, ossia un ordine di pagamento da parte del giudice (tribunale o giudice di pace, a seconda dell’importo) che dovrà essere  notificato al debitore il quale ha 40 giorni di tempo per decidere se pagare o meno. Se decide di non pagare, può scattare l’esecuzione forzata; diversamente può decidere di fare opposizione e, in tal caso, si instaura una causa ordinaria;
  2. se il creditore non ha  una prova scritta, deve avviare una causa ordinaria, solo all’esito della cui sentenza potrà agire in esecuzione forzata e pignoramento.

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