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In questi termini si esprime il Collegio di Coordinamento ABF, (Decisione ABF nr. 7854, Arbitrato Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, del 08.10.2015  confermando il divieto di anatocismo anche in assenza della delibera attuativa del CICR.

Riprendendo espressamente il ragionamento svolto dal Collegio, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, vietando l’anatocismo, non ha fatto altro che “normativizzare” un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ancorchè non condiviso da parte della dottrina). Del resto, la lettera della norma, al di là di alcune oscurità, depone chiaramente nel senso di imporre, con effetto immediato, il divieto di anatocismo.

L’art. 120 esplicito sul punto dichiarando che: il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Nel caso di specie, un correntista titolare di un contratto in conto corrente bancario ricorreva all’ABF di Milano contestando alla propria banca la capitalizzazione degli interessi a debito con conseguente anatocismo. L’ABF di Milano, rilevata la particolare novità della questione, deliberava di rimettere l’esame della controversia al Collegio di Coordinamento, il quale, seppur rigettando il ricorso del correntista, ammetteva l’applicazione dell’art. 120 TUB anche in assenza della delibera attuativa del CICR.

Il Collegio muove la sua interpretazione dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, la quale afferma “la presente proposta di legge intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi … la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.

In estrema sintesi si riconosce alla delibera del CICR una mera funzione indicativa circa le modalità di calcolo degli interessi semplici e non potrà in ogni caso determinare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi

Pertanto il Collegio di Coordinamento dell’ABF afferma senza mezze misure che nel nostro ordinamento vige sin dall’entrata in vigore della Legge di stabilità 2014 il divieto di anatocismo nei rapporti bancari.

 

ALLEGATI L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) con Decisione del 08.10.2015 n. 7854

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