L’Arbitro Bancario e Finanziario si è pronunciato a favore della Cooperativa Edilizia che ha sollevato la questione dell’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale circa la determinazione del tasso d’interesse.
La società lamentava quindi che nell’atto di erogazione e quietanza, sottoscritto il 28 giugno 2012, con il quale si procedeva anche al “frazionamento delle quote del mutuo fra i soci pro quota … con relativo frazionamento dell’ipoteca sull’immobile a ciascuno assegnato”, veniva indicato un tasso di interesse in misura fissa di 6,39 punti percentuali, determinato tuttavia in maniera arbitraria e discostandosi dalle indicazioni contenute nel contratto di mutuo.
Nello specifico, al momento della stipula dell’iniziale contratto di mutuo, nel 2010, èra previsto un tasso d’interesse del 3,83% per tutta la fase del preammortamento, rinviando alla stipula dell’atto di quietanza ed erogazione finale la possibilità “che il mutuo venga regolato per l’intera durata o per parte della stessa a tasso fisso, la cui misura sarà determinata con l’atto medesimo”, ossia la possibilità di variare in aumento il tasso d’interesse da applicarsi al piano di ammortamento del mutuo della Cooperativa.
l’ABF ha ritenuto giusta la disapplicazione di quest’ultimo tasso d’interesse, di gran lunga più oneroso per i soci della Cooperativa, e la sostituzione nel piano di ammortamento dello stesso tasso d’interesse previsto nell’inizale contratto di mutuo, ossia del 3,83%; con ciò generando un cospicuo risparmio in termini di interessi per la Cooperativa e per tutti i suoi soci.
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