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ll Tribunale di Nola  – CTU conferma “Usura Contrattuale” su un mutuo in bonis il cliente , è assistito in qualità di CTP dallo  StudioItalia Vairo & Partner insieme allo Studio d’Avvocati Caggiano e Cannolicchio.

Il giudice dispone i seguenti quesiti :

  • accerti se la Banca convenuta abbia o meno rispettato i tassi convenzionali corrispettivi emoratori fissati nel contratto di mutuo del 31.03.2000 agli atti ed in caso di risposta negativa ricalcoli gli stessi al tasso convenzionalmente stabilito determinando il nuovo saldo debitore;2. accerti se nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo la banca convenuta abbia violato la normativa antiusura applicando interessi corrispettivi e/o moratori superiori al tasso soglia previsto per il tipo di operazione bancaria da calcolarsi secondo il disposto dell’art. 2 comma 4, della legge n.108/96 senza sommare tra loro i due tipi di tassi.In caso di risposta positiva,
    – se il superamento del tasso soglia riguarda i soli interessi moratori ricalcoli il saldo escludendo gli stessi;
    – se invece il superamento del tasso soglia riguarda i soli interessi corrispettivi, ai sensi del’art. 1815, comma secondo, c.c.,ricalcoli il saldo escludendo gli interessi corrispettivi sia sulle rate rimaste insolute che su quelle già pagate, determinando altresì la somma indebitamente percepita dalla banca maggiorata degli interessi al tasso legale;

    – se invece il superamento del tasso soglia dovesse riguardare sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori, ai sensi dell’art. 1815, comma secondo, c.c., ricalcoli il saldo escludendo sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori sia sulle rate rimaste insolute che su quelle già pagate, determinando altresì la somma indebitamente percepita dalla banca maggiorata degli interessi al tasso legale;

    La verifica della normativa antiusura 

    In sintesi :

     1. Il TAEG così determinato risulta essere pari all’9,219%. In considerazione della misura del tasso soglia fissato dalle autorità di vigilanza per il periodo 01.01.2000-31.03.2000 per le operazioni classificate come mutui ipotecari tasso variabile pari all’8,010%, se ne registra lo sforamento alla data della pattuizione iniziale.

    2.Il tasso di mora pattuito, considerato il tasso corrispettivo iniziale del mutuo pari al 4,950%, si attestava al 9,950% e pertanto superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d’Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati fissato all’8,010%, senza considerare l’ulteriore incidenza del costo previsto quale penalità una tantum sulla singola rata insoluta fissato in Euro 15,49.

    Il sottoscritto CTU ha accertato che le clausole di determinazione degli interessi e delle modalità di calcolo delle rate furono esposte in contratto con indicazioni che non consentivano un’univoca applicazione bensì una scelta tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi o addirittura ignoti; l’accertata mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano di ammortamento fosse sviluppato, inoltre, unitamente alla riscontrata assenza della sua allegazione, contribuiva ad aumentare l’incertezza dei tassi effettivamente applicabili al mutuo in esame.

    Le predette clausole risultano, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto, come invece richiesto dagli artt. 1418 e 1346 c.c., e con esse di conseguenza il tasso di interesse del mutuo.
    L’indagine effettuata attraverso la ricostruzione indiretta del tasso di interesse effettivamente applicato dalla banca ha variato il tasso su ciascuna rata e pertanto essa non ha comunque rispettato la previsione contrattuale di cui all’art. 6 punto 1 che stabiliva la variazione del tasso di riferimento esclusivamente ogni tre mesi.

    Lo scrivente CTU, alla luce degli accertamenti e delle indagini effettuate, ha provveduto, come richiesto dall’Ill.mo Giudice nel quesito, a rielaborare il piano di ammortamento sostituendo al tasso di interesse del mutuo, risultato indeterminato, in una prima ipotesi il tasso legale ed in una seconda il tasso convenzionale inizialmente stabilito in contratto pari al 4,95%.

    La rielaborazione effettuata al tasso legale determina una differenza a favore del Sig. Rossi  pari ad Euro 19.934.23 mentre quella al tasso convenzionale iniziale  pari ad Euro 9 .525 ,12, come analiticamente riportato rispettivamente nell’allegato n. 3 e 4 della presente relazione.

    In conseguenza della rilevazione dello sforamento del tasso soglia nella prima ipotesi di calcolo, si è proceduto, in ossequio al quesito posto dall’Ill.mo Giudice, al ricalcolo delle rate di mutuo senza l’applicazione di alcun interesse. La differenza indebitamente percepita dalla banca è risultata pari ad Euro 31 525 ,12 (cfr. allegato n. 2) che, maggiorata degli interessi legali calcolati alla data della presente relazione per Euro 7456,89.

     

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