È una legge ormai in vigore da alcuni anni, ma non è ancora ben conosciuta, né dai cittadini, né dagli operatori del diritto. 

La procedura prevede che, a determinate condizioni, il debitore possa pagare i propri debiti nella misura in cui sia realmente in grado di pagare e venga esdebitato a fine procedura per i debiti non pagati, ottenendo così una completa riabilitazione, il c.d. “fresh start”.

Per questo motivo abbiamo deciso grazie anche ai nostri recenti risultati di fornire uno strumento , che consenta al lettore di capire se e come può avvalersi degli istituti previsti dalla Legge 3/2012 per risolvere la propria situazione debitoria.

  • La Legge 3/2012 non è una “legge cancella debito”e’ invece, uno strumento che consente al debitore di fare fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse, sollevandolo dalla pressione psicologica che il sovraindebitamento crea, ma tendendo anche a garantire ai creditori la migliore soddisfazione possibile.
  •  La Legge 3/2012 non è uno strumento per contrastare le azioni esecutive dei creditori  in maniera generica serve ad interrompere le procedure esecutive in corso (vedi i nostri risultati) in ogni caso il debitore deve ripensare complessivamente la propria situazione e pianificare la propria gestione finanziaria, in modo coerente e puntuale.
  • La Legge 3/2012 non può essere utilizzata da chi non ha un patrimonio e/o un reddito, anche piccolo, con il quale fronteggiare la propria situazione debitoria. In alternativa, occorre che un terzo, solvibile, si impegni a finanziare e garantire il debitore.

Per poter ricorrere a questa opportunità bisogna presentare un apposito ricorso al Tribunale territorialmente competente (residenza o sede principale del debitore) preferibilmente con l’assistenza di un professionista di fiducia CTP che dovrà redigere una relazione secondo le “Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento” . Le procedure di composizione, infatti, hanno un contenuto e un linguaggio tecnico molto pregnante, che, quasi mai il debitore è un grado di fronteggiare da solo. 

Nella fattispecie si hanno tre diverse possibilità a disposizione 1. Il piano del consumatore. 2. L’accordo del debitore 3. La liquidazione dei beni. Le prime due procedure sono affini al concordato, mentre la terza è più vicina alla procedura fallimentare.

Il legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri .

 

La nostra consulenza prevede :

  • Analisi di tutte le esposizione debitorie ed eventuale trattative stragiudiziali . Infatti per questi debiti, è sempre opportuno effettuare una verifica sulla correttezza delle condizioni applicate, infatti, situazioni di anatocismo o, addirittura, di usura, devono essere evidenziate nel corso della procedura per richiedere ed ottenere stralci del debito.
  • Redazione del piano che ricostruisca gli ultimi 5 anni finanziari e patrimoniali del nostro cliente /presentazione del ricorso tramite Tribunale, O.C.C  oltre a tutta la fase negoziale revisionale con la CTU incaricato dal Giudice.

È molto improbabile che un soggetto non esperto sia in grado di fare tutto questo in modo efficiente.

Bisogna tenere conto che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento richiede di analizzare dal punto di vista giuridico e economico–finanziario, tutte le poste a credito e a debito del patrimonio del soggetto e, inoltre, per il consumatore, richiede anche di esaminare le ragioni che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento al fine di valutare la assennatezza dei comportamenti tenuti e la meritevolezza del debitore.

Tutto questo, a parere di chi scrive, richiede il supporto di un team che comprenda almeno un legale e un consulente CTP e, per il consumatore, anche un minimo di sostegno psicologico, perché l’impatto della procedura sugli aspetti della vita privata del soggetto rischiano spesso di essere molto pesanti.

Il contenuto della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore prevede, in sostanza, una ristrutturazione dei debiti. Questa ristrutturazione si concretizza essenzialmente in una rateizzazione del pagamento (è possibile prevedere anche una moratoria per un massimo di un anno) spalmandolo su un periodo di tempo che può essere anche molto lungo.

Lo scopo è quello di ricreare un equilibrio tra le rate mensili dei debiti da pagare e il flusso delle entrate del soggetto.

Molto spesso ci giungono richieste di chiarimenti su come sia possibile bloccare le aste di immobili in esecuzione poiché il debitore non è stato in grado di onorare i propri debiti e se, attraverso la Legge 3 2012, sia possibile intervenire anche quando, per l’appunto, è già in corso l’azione esecutiva da parte del creditore.La risposta è sicuramente positiva, ma essendo la normativa sul Sovraindebitamento composta da una serie di passaggi procedurali distinti, è necessario ben specificare quale sia il momento in cui è possibile intervenire per fermare l’azione esecutiva e quale siano le condizioni per farlo.Resta quindi valido il principio per il quale è importante cercare di intervenire quanto prima per la soluzione della crisi di Sovraindebitamento evitando di ricorrere alle disposizioni della Legge 3 2012 solamente “all’ultimo minuto”, ma qualora si fosse giunti in prossimità dell’asta certamente esistono possibilità di intervenire concretamente valutando una proposta dei creditori oppure di utilizzare lo strumento e della liquidazione del patrimonio con la finalità di uscire definitivamente dal problema del debito.

NASCE “CARTASIA” LA PRIMA CARD PROFESSIONALE RAPIDA ED ECONOMICA SULLA LEGGE 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO

 

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