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È sicuramente una sentenza che farà parlare molto – e tremare le banche .
Gli interessi di mora rientrano nel perimetro di operatività degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., e determinano, in caso di loro pattuizione usuraria, la gratuità dell’intero finanziamento.

Va subito precisato che l’ordinanza ha finalmente e semplicemente stabilito in modo esplicito e per la prima volta ciò che appariva implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest’ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.

Detta statuizione esplicita per la prima volta un principio che rispecchia una giurisprudenza costante, uniforme e risalente nel tempo della Suprema Corte di Cassazione volte ad asserire che gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione al fine di valutare il rispetto della normativa antiusura.

Dall’altro versante i difensori delle banche hanno tentato di negare sia l’esistenza o la validità della esplicita statuizione dell’ordinanza n. 23192/17 laddove è chiaramente affermato che l’usurarietà dei tassi di mora all’atto della stipula comporta l’azzeramento degli interessi corrispettivi ancorchè questi ultimi al momento della stipula siano inferiori ai tassi soglia.

Detti commenti sono platealmente erronei ed appaiono come ovvi i tentativi da parte dei difensori delle banche di continuare a difendere le loro astruse tesi negando il principio chiarissimamente affermato nell’ordinanza n. 23192/2017 nonché nei numerosissimi precedenti giurisprudenziali della Cassazione e della sentenza n. 25/2002 della Corte Costituzionale e cioè che la violazione della soglia d’usura degli interessi moratori all’atto della stipula rileva ai fini dell’accertamento dell’usurarietà della clausola.

Detto ciò va rilevato che alcuni commenti di colleghi avvocati, di agenzie di stampa, di siti internet sono palesemente erronei e distorsivi del contenuto dell’ordinanza 23192/17 laddove sostengono che la stessa abbia affermato la legittimità del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.

Al fine di fugare ogni dubbio od errore interpretativo chiariamo come la recente ordinanza del 4/10/2017 n. 23192 della VI sezione della Corte di Cassazione (estensore M. Ferro) ha ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito anche sotto il vecchio regime del testo dell’art. 644 prima della riforma della legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura.

Esemplificativamente, anche se non esaustivamente, ci preme ricordare i precedenti costituiti dalle sentenze n. 5598/17, n. 602/13, n. 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, n. 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, n. 5286/2000, n. 4251/92.

Va altresì ricordato che il suddetto principio è stato affermato anche se con un obiter dictum da Corte Cost. 25/2/2002 n. 29.

Provvedimeno > Cass., VI sez. civ., ord. n. 23192:17

 

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