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Partiamo dal presupposto che adesso come non mai arrivare al pignoramento della casa non conviene ne al creditore ne al debitore, perciò nel caso si intraveda la necessità di dover interrompere il pagamento delle rate del mutuo è altamente consigliato recarsi in banca possibilmente prima di iniziare a non pagare le rate, e se si rientra nei parametri richiedere la sospensione prevista dal Fondo Solidarietà oppure dalla Moratoria della Legge di Stabilità .

Nel caso non si rientrasse nei parametri previsti è comunque consigliabile recarsi in banca per cercare una soluzione alternativa. Per la banca arrivare al pignoramento ed alla messa all’asta dell’immobile non è sicuramente conveniente soprattutto in questo periodo, rischierebbero di dover vendere ad un prezzo molto inferiore al debito residuo, specialmente per i mutui accesi da poco e magari concessi per valori superiori al valore reale dell’immobile grazie a perizie sopravalutate come si usava fino ad un paio di anni fa.

E’ molto importante dimostrare alla banca la volontà di risolvere la situazione ed arrivare con già con alcune idee da proporre per la soluzione del problema potrebbe essere d’aiuto. Le proposte che si possono fare sono varie e dipendono dalla capacità di reddito, si potrebbe proporre una sospensione temporanea del pagamento delle rate, oppure la sospensione del pagamento delle quote capitale, continuando a versare solamente le quote interessi in modo da non ritrovarsi con aumenti insostenibili delle rate al momento della ripresa del pagamento regolare delle rate, oppure ancora l’allungamento della durata del mutuo che porterebbe ad una riduzione dell’importo delle rate.

Dopodichè la banca procede con il decreto ingiuntivo che le serve per poter poi procedere con il pignoramento, in genere vale 10 anni e ci sono 40 giorni di tempo per potersi opporre, trascorsi i quali il titolo esecutivo è inapellabile, a questo punto procederà con la notifica dell’ atto di precetto che da al debitore gli ultimi 10 giorni di tempo per saldare il debito, allo scadere del decimo giorno il giudice è autorizzato a pignorare.

L’atto di precetto vale 90 giorni ed entro questo lasso di tempo deve essere eseguito il pignoramento altrimenti va rinotificato l’atto. …seguirà 2 Parte…..

 

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