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In merito alle modalità di richiesta, non è necessario che il richiedente (il cliente o colui che gli succeda) indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio (così: Cass. n. 11004/2006):

‐ i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; ‐ il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;

‐ il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Si può aggiungere a tali requisiti anche la prova, nel caso in cui il soggetto richiedente sia diverso dal titolare, della sua legittimazione alla richiesta della documentazione bancaria (ad esempio: il procuratore deve produrre alla banca copia della procura; il curatore deve produrre la copia della sentenza da cui risulti la sua nomina; l’erede deve produrre il certificato di morte del de cuius, l’atto notorio e la dichiarazione di successione; e così proseguendo).

Spesso e volentieri la #Banca con l’obiettivo di demoralizzare il cliente chiede cifre esose per la riproduzione dei singoli documenti (es. €10,00 per 119 documenti per un totale €1190,00), non precisando allo stesso la possibilità di ricevere suddetta documentazione al costo singolo  archiviato sotto formato  elettronico € 1,00.

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

L’intermediario, pertanto, deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, più in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli. Tale essendo il portato normativo, non appare con esso coerente la previsione standardizzata dei costi di cui ai Fogli informativi.

ABF Decisione N. 15 del 12 gennaio 2015

 

Spett. Banca  XXXX,

rispondendo  alla Vostra missiva del xx/xx/xxxx  siamo qui a precisare che l’articolo 119 comma 4 del Testo Unico Bancario , applicabile nel caso di specie, prevede che  al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione. 

L’intermediario, pertanto, deve essere ristorato dei costi sostenuti per la produzione della documentazione, costi evidentemente variabili in funzione del tipo e della struttura dei documenti, della loro data di formazione e, piu’ in generale, delle attività necessarie per reperirli e riprodurli.

Tale essendo il portato normativo, non appare con esso coerente la previsione, nei Fogli informativi  di ben 8,00 euro per ogni documento rilasciato che, per la sua entità , sembra ricomprendere anche una (non indifferente), retribuzione del servizio prestato. .

SI INVITA

la Banca ad attenersi alle disposizioni dettate dalla legge, nonché ai canoni di trasparenza, buona fede e correttezza contenuti all’interno dei Fogli Informativi”Servizi Vari”in cui  indicato anche la posssibilità per il cliente di ricevere suddetta documentazione al costo singolo documento  archiviato sotto formato  elettronico € 1,00.

VI COMUNICO

che in caso di rifiutodi tale richiesta , si procederà con l’attivazione della procedura di conciliazione presso l’Arbitro Bancario Finanziario, la quale si già espressa in senso favorevole nella Decisione N. 15 del 12 gennaio 2015.

Cordialmente

 

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