Uno dei motivo principale di nullità in un contratto di finanziamento è l’indeterminatezza per l’indicazione del TAEG non conforme a quello vero.

 

Sentenze favorevoli :

Trib. Ancona sent. n. 889/18; Trib Padova sent. n. 1737/16; Giudice di Pace di Buccino sentenza del 25 gennaio 2016 n. 29; Giudice di Pace di Agrigento sentenza n. 861/2015; Giudice di Pace di Lentini sentenza n. 124/2016 e 117/2016; Corte di Giust. EU C-377/14; Corte di Giust. EU C-49/14; Trib Napoli sent. n. 7779/15; Trib Trapani sent. n. 156/18; Trib Padova ord. del 09/01/18; Trib Chieti sent. n. 230/15; Trib Palermo sent. n. 3453/14; Corte d’Appello di Brescia sent. 116/17; Trib Gorizia sent. n. 308/18; Trib Rieti sent. n. 924/17; Trib Siena sent. n. 647/17; Trib Torino sent. n. 1737/17; Trib Torre Annunziata sent. n. 2728/17; Trib Pesaro sent. n. 801/18; Trib SMCV. Sent. n.3669/16; Trib Udine sent. 894/18

 

La conseguenza è l’annullamento parziale del contratto di finanziamento in particolar modo, ai sensi dell’art. 1284 c.c. e 1419-1421 c.c., la nullità del contratto per mancanza dell’elemento fondamentale, ricalcolando al tasso sostitutivo come previsto dalla normativa.

La nullità colpisce l’oggetto del contratto in esame e risiede nella sua indeterminatezza ex art. 1346 C.C. con conseguente violazione dell’Art. 1284 c.c. e, soprattutto, dell’art. 117 Commi 4° e 6°, del D. Lgs N° 385\1993 (TUB) con la conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo o del tasso ai sensi del comma 7° del medesimo articolo 117 TUB.

Il contratto di finanziamento non indicazione il tasso effettivo (TAEG) corretto (art.1284 c.c. e art.117 comma 4 Dlgs.385/93) comportando la violazione dell’art.1284 c.c. e del comma 4° dell’art.117 TUB, i quali richiedono l’indicazione del “tasso di interesse”. Non di un tasso qualsiasi, ma del Tasso effettivo che disciplina il prestito.

Per soddisfare la determinatezza dell’oggetto del contratto, ci riferiamo al tasso di interesse, occorre, quindi, che vi sia certezza ed esattezza nella sua quantificazione ed indicazione.

Pertanto, la conseguenza di dette violazione è l’applicazione del comma 7° del citato art.117 TUB in base al quale il saldo dovuto va rielaborato, secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o se, più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione o al tasso legale sostitutivo.

Tutti gli addebiti pattuiti ed addebitati dalla banca tra cui, spese di istruttoria, interessi di preammortamento, interessi di ammortamento, spese di incasso rata, spese di riscossione rimborsi, spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, rappresentano l’ammontare complessivo per la determinazione del TAEG reale “tasso annuo effettivo globale”, calcolato secondo la legge:

-normativa CEE titolo II, capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per il recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE in materia di credito al consumo;

-DM 8/7/1992, DM 6/5/2000, Cicr 9/2/2000 e Cicr 4/3/2003;

-Circolare della Banca d’Italia 28/3/2013 “formula TAEG derivazione comunitaria”.

 

In sintesi :

L’ISC (indicatore sintetico di costo) è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.

ESEMPIO:
una banca propone un mutuo di 120.000 Euro in 25 anni al tasso del 5,50% con rata mensile di 736,90;

– Spese di istruttoria Euro 250,00
– Spese di perizia Euro 250,00
Netto Erogato 119.500 (mutuo – spese iniziali)

– Ass. incendio e scoppio Euro 2,28 mensili
Rata reale 739,18 (rata + assicurazione)

Il nostro ISC (ex Taeg) calcolato su un capitale di Euro 119.500 con pagamento di una rata mensile di Euro 739,18 è del 5,716%.
Come è possibile notare l’ISC del nostro mutuo è nettamente superiore al tasso o TAN pubblicizzato dalla banca.

L’ISC è un ottimo indicatore utilizzato per confontare i mutui della varie banche e per scegliere il mutuo più conveniente.
Il suo valore è inserito nel Prospetto europeo standardizzato (Esis) che le banche aderenti al codice di condotta europeo forniscono su richiesta dei clienti.

L’indicatore sintetico di costo comprende le seguenti spese:
1) il rimborso del capitale
2) il pagamento degli interessi
3) le spese di istruttoria
4) le spese di perizia
5) le spese di incasso rata
6) le spese di assicurazione imposte dal creditore
7) ogni altra spesa connessa all’operazione di finanziamento 

 

 

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Tribunale di Napoli Nord 12/10/2016- – Il Giudice sospende ASTA IMMOBILIARE…grazie alla consulenza di StudioVairo&Partner
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