In linea di continuità con l’orientamento già espresso con la precedente sentenza 22 maggio 2014, n. 11400, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di anatocismo nel contratto di mutuo fondiario.
La sentenza in commento prende le mosse dall’azione giudiziaria avviata per contestare, tra l’altro, il meccanismo di calcolo degli interessi delle rate scadute di un mutuo fondiario che, a dire dell’istante, avviene secondo modalità anatocistiche e, quindi, vietate in assenza di espressa pattuizione. La domanda viene rigettata in primo e secondo grado per genericità; il S.C., per contro, accoglie la domanda – rimettendo la causa alla corte territoriale in diversa composizione – esprimendosi nel senso della massima in epigrafe e sostenendo, quindi, l’inapplicabilità dell’anatocismo alle rate di mutuo fondiario scadute.
Anatocismo e mutuo fondiario: la regola generale. Come puntualmente espresso nella massima sopra riportata, secondo il S.C., in tema di contratti bancari le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c. relativo all’anatocismo, sono destinate a valere anche per il mutuo bancario, con la conseguenza che, essendo illecito il computo degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi sin dal momento della loro scadenza, è nulla la clausola secondo cui sulle rate scadute decorrono gli interessi moratori sull’intera somma.
La Corte d’Appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da P.S. e C.M., sul rilievo di non aver mai ricevuto la somma di L. 180.000.000 concessa dal Banco di Sicilia a titolo di mutuo, in quanto tale importo era stato impiegato per il pagamento di esposizioni debitorie relative, al proprio figlio P.F.. Ritenevano pertanto gli opponenti che il mutuo fosse simulato e celasse un patto commissorio.
Il contratto di mutuo era stato risolto dall’istituto bancario. Era seguito il precetto ed il pignoramento non solo dell’immobile ipotecato a garanzia del mutuo sopradescritto ma anche di altri 10 immobili, ben oltre l’ammontare del debito.
Gli opponenti chiedevano pertanto che fosse accertata la nullità del mutuo perchè celava un patto commissorio; per contrasto con norme imperative, per usurarietà e per impossibilità sopravvenuta. Si chiedeva anche la riduzione delle ipoteche e la restrizione delle ipoteche, oltre al risarcimento dei danni.
Venivano evocati nel giudizio oppositivo anche i creditori intervenuti BNL (Banca nazionale del Lavoro) e il Monte Paschi di Siena. Secondo gli opponenti, il credito BNL era inesistente perchè dovuto all’incapacità di gestione e recupero di garanzia assicurativa e l’altro doveva essere rideterminato perchè assistito dalla garanzia del fondo Interbancario.
La Corte territoriale a sostegno del rigetto ha affermato:
In ordine all’esclusione della legittimazione passiva della BNL e del Monte dei Paschi, stabilita dal Tribunale, la statuizione era condivisibile. Per quanto riguarda BNL non erano state indicate dall’interveniente le ragioni a sostegno del motivo di gravame.
Inoltre nel giudizio di opposizione all’esecuzione sono legittimati soltanto il soggetto che ha proceduto al pignoramento e i creditori intervenuti che non solo siano muniti di titolo esecutivo ma abbiano anche compiuto atti del procedimento. Tale caratteristica non si poteva rinvenire in BNL. Quanto al Monte Paschi di Siena la censura doveva ritenersi inammissibile, non essendo stato addotto alcun argomento a sostegno della dedotta legittimazione passiva.
In ordine alla dedotta simulazione del contratto di mutuo fondiario, viene rilevato che la somma erogata a mutuo era stata accreditata sul conto corrente di P.S. che ne aveva rilasciato quietanza mentre la riconduzione del medesimo ad un finanziamento ordinario garantito da ipoteca con importo impiegato esclusivamente per le esposizioni debitorie del figlio, era rimasta sfornita di prova. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio aveva carattere del tutto esplorativo. Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il mutuo fondiario abbia natura di mutuo di scopo non essendo necessario indicare la destinazione del credito. Neanche la mancata utilizzazione per il miglioramento fondiario determina in sè la nullità del contratto.
In ordine alla violazione del divieto di patto commissorio non sussiste prova dell’accordo illecito (coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore accettando preventivamente il trasferimento di proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito). Peraltro i mutuatari non erano impossidenti ma proprietari di svariati immobili.
In ordine all’impossibilità sopravvenuta non risulta provato che la somma data a mutuo non sia stata messa nella disponibilità dei mutuatari così impedendone la restituzione.
La risoluzione era stata determinata in ossequio alle prescrizioni contrattuali per il mancato pagamento e non solo per il ritardo di due ratei.
Non si era provveduto ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 39, perchè oltre all’estinzione della quinta parte del debito è necessario, per la riduzione proporzionale della somma iscritta e la parziale liberazione dei beni ipotecati, che i rimanenti beni siano sufficienti alla garanzia.
La censura relativa all’usurarietà dei tassi d’interesse è stata ritenuta generica in quanto non vengono esposte le ragioni in base alle quali il giudice di primo grado avrebbe errato. Peraltro, l’applicabilità della L. n. 108 del 1996, doveva limitarsi alla parte di mutuo in esecuzione dopo la sua entrata in vigore (il mutuo è stato risolto nell’agosto 2000).
In ordine agli interessi anatocistici, la nullità riguarda solo i mutui ordinari.
La partecipazione dei successori a titolo particolare Calliope e Island Financing è avvenuta regolarmente con procura valida ed efficace, tenuto conto che le due intervenienti si sono limitate a richiedere il rigetto del gravame. Infine devono ritenersi validi gli atti compiuti dal procuratore del Banco di Sicilia in quanto titolare del credito formante oggetto della procedura esecutiva in contestazione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione P.S. e C.M.. Hanno resistito con autonomi controricorsi Unicredit Credit Managment Bank S.P.A.;Island Refinancing s.r.l. e Calliope S.R.L. Sono state depositate memorie dai ricorrenti e da Di do Bank (già Unicredit Managment Bank s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1283 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, nonchè il vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello ritenuto che l’applicabilità degli interessi anatocistici fosse consentita per legge nel contratto di muto fondiario senza considerare che il contratto in questione è assoggettato alla disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 161, con il quale è stato abrogato il precedente T.U. n. 646 del 1905. Alla luce del nuovo regime giuridico i contratti di mutuo fondiario sono interamente assoggettati al T.U.B..
segue il testo integrale dell’articolo Cassazione Civile – Sentenza 7 giugno 2016, n. 11638
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