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Nelle causa di Usura Bancaria talvolta si discute dell’usurarietà che deriva non tanto dal superamento del tasso soglia quanto dalla presenza di ulteriori circostanze che renderebbero gli interessi comunque sproporzionati (usura soggettiva). La situazione è delicata perché, chiaramente, mentre nell’usura oggettiva il tasso soglia rappresenta un dato obiettivo con cui confrontarsi, nell’usura soggettiva (in concreto) occorre determinare quali siano le circostanze che fanno ritenere comunque usurario il tasso pattuito entro soglia

La Corte di Cassazione Sez. II Penale, in una Sentenza del 25 marzo 2014 è intervenuta con precisione sull’importantissimo concetto di usura in concreto (o soggettiva), delineando rigorosamente i principi di diritto che ne determinano la sussistenza.

L’art. 644 c.p. distingue due fattispecie di usura, l’usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d’usura, e l’usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

La giurisprudenza si è occupata principalmente della prima fattispecie: soprattutto in questi ultimi anni, anche a seguito delle ferme posizioni assunte dalla Suprema Corte, sono ampiamente proliferati i ricorsi all’Organo giudiziario per i presunti debordi dei limiti di usura negli interessi, commissioni ed altre spese praticati dagli intermediari creditizi. Si è nel contempo avuto modo di riscontrare tuttavia il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle ‘Istruzioni’ per la rilevazione del TEGM della Banca d’Italia, adottano, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente; nel rispetto formale dei limiti d’usura, il costo del credito appare esoso, sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l’usura concreta prevista dall’art. 644 c.p.

Con una recente sentenza la Cassazione Penale interviene, per la prima volta, sull’usura concreta, regolata dal 3° comma dell’art. 644 c.p.: ‘La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

CASSAZIONE-USURA-SOGGETT CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE Sentenza 25 marzo – 7 maggio 2014, n. 18778

 

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