Per determinare se un tasso di interesse è usurario o meno devono essere conteggiate, oltre al costo del denaro prestato, tutte le commissioni, le remunerazioni in favore della banca e le ulteriori spese che siano collegate all’erogazione del credito, escluse soltanto le imposte e le tasse.   Quanto sopra non è soltanto il frutto di un orientamento giurisprudenziale, bensì il testo dalla norma del Codice Penale che disciplina il reato di usura [Art. 644 cod. pen.].Nonostante il dettato normativo sia estremamente chiaro, le banche lo hanno disapplicato per anni, facendo leva su un’interpretazione distorta di una Circolare della Banca d’Italia che forniva loro le istruzioni per il calcolo del c.d “tasso soglia” (ossia del tasso d’interesse il cui superamento determina il perfezionarsi del reato di usura).

Già nel 2011 la Corte di Cassazione ha condannato tale condotta ed precisato che le circolari della Banca d’Italia, la quale peraltro è una S.p.a. controllata quasi totalmente da banche private, non sono fonti di diritto primario e dunque non possono derogare alle norme di legge. La Suprema Corte ha inoltre sancito la responsabilità penale dei dirigenti bancari che applicano tassi di interesse usurari, i quali, in quanto operatori professionali, non possono invocare a loro discolpa l’ignoranza della legge, né farsi scudo delle istruzioni dettate dalle circolari della Banca d’Italia [Cass. sent.n. 46669 del 19.12.2011.].

Può accadere dunque che la banca nel concedere un mutuo abbia applicato un tasso di interesse solo apparentemente inferiore a quello usurario ma che, se si sommano al costo del denaro tutti quegli importi aggiuntivi che in definitiva il cliente è tenuto a pagare (es. spese di assicurazione, commissioni di massimo scoperto, spese di istruttoria, spese di tenuta del conto, commissioni sulle singole operazioni etc.) il tasso soglia venga superato. Se tale superamento è presente sin dal momento della pattuizione, le conseguenze per la banca sono devastanti. Infatti, non soltanto dovranno essere restituite le somme indebitamente pagate a titolo di interessi usurari, ma risulterà addirittura nulla la clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi. Il mutuo risulterà dunque a costo zero: in sostanza, nelle rate che il cliente continuerà a pagare alla banca non saranno conteggiati interessi ma soltanto il capitale; inoltre la banca dovrà restituire tutti gli interessi pagati sino a quel momento [Art. 1815 cod. civ.].

Il principio sopra enunciato è stato più recentemente confermato da un’ulteriore e discussa sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato la necessità di calcolare anche il tasso di interesse moratorio (cioè quello che la banca applica in caso di ritardo nell’adempimento del cliente) nel conteggio volto a verificare il superamento del tasso soglia usura, con le medesime conseguenze sopra descritte [Cass. sent. n. 350 del 09.01.2013.].

 

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