Seconda   rubrica tenuta dal Dott.Dario Vairo e Avv.Eufrasia Cannolicchio .

Osservatorio Cittadino zona di copertura AgroAversano (CE).

Usura Bancaria Art.644 C.P.

Nell’ordinamento giuridico italiano l’Art. 644 del Codice Penale  introduce come fattispecie normativa l’usura bancaria.

Il legislatore ha mirato a ridisegnare un quadro complessivo, che avesse come obiettivo quello di marcare con evidenza l’elemento dirimente tra il lecito e l’illecito nel settore dell’erogazione del credito.

 La norma ha affiancato a parametri soggettivi, previsti nella vecchia formulazione, nuovi parametri “oggettivi”, ampliando in modo considerevole l’ambito di applicazione del reato di usura e, conseguentemente, l’area di tutela offerta dalla norma.

 Fino a quel momento, infatti, l’area di tutela ha operato esclusivamente in quei casi in cui si evidenziava uno “stato di bisogno”, ossia la presenza di una persona in difficoltà e di taluno che ne approfittava conseguendo vantaggi per sé o per altri.

 Il parametro oggettivo rappresentato dal Tasso Soglia d’Usura, ex Art.2 della stessa L.108/96, diventa un elemento numerico certo, un limite da non superare, che accende il semaforo rosso ogni qual volta venga superato.

 Questo passaggio segna un’importante innovazione, poiché cambia il destino della norma che non si limita più ad intervenire in quei casi estremi, in cui l’usura rappresentava solo l’anello di una catena di comportamenti delittuosi più articolati e gravi, ma interpreta l’esigenza di regolare in modo più chiaro i rapporti con la banca.

 La Legge 108/96 inserisce come modifica importante, per il calcolo dell’usura in conto corrente, ulteriori parametri di riferimento che vanno a sommarsi determinando i costi addebitati al correntista, collegati alle operazioni di erogazione del credito.

 Recita così l’art. 1, comma 3, L.108/96 :Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

 “Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.

 Ma quando il corrispettivo è usuraio?

Per semplicità il corrispettivo è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di tempo. Quindi nel caso degli interessi il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla Banca. L’art. 2 della L. 108/96 indica che il Ministero del Tesoro sentito l’Ufficio Italiano Cambi e la Banca d’Italia fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di finanziamento. Le categorie sono fissate annualmente.

Fra le categorie esiste anche le aperture di conto corrente, nonché tutte le varie tipologie di affidamento o finanziamento.Il corrispettivo diviene usuraio quando il tasso applicato dalla banca è superiore al tasso soglia.

Per quanto riguarda un conto corrente affidato cosa bisogna fare?

 Acquisite gli scalari trimestrali  di solito dovrete averli archiviati in azienda altrimenti bisogna richiederli in banca con apposito modulo dove indichiamo sia il tempo EX.ART.119 T.U.B anche ai fini della prescrizione sia i costi stabili relativi a tutta la documentazione richiesta Deliberazione n.14 del 23 dicembre 2004 del Garante della Privacy (pari a € 20)

Per quanto riguarda un Mutuo ,Leasing e Finanziamenti   cosa bisogna fare?

 Acquisite la seguente documentazione ,copia del Contratto di Mutuo ,Leasing o Finanziamento stipulato tra la Banca ed il Cliente ,copia del Piano di Ammortamento copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali e quietanze di pagamento  da cui verificare quote Capitale e quote Interesse .

 

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