Nell’immaginario collettivo gli usurai sono personaggi oscuri che si muovono dentro i circuiti della criminalità organizzata. Soggetti che approfittano delle famiglie e degli imprenditori che non riescono ad avere credito dalle banche, o più semplicemente di chi non può più far fronte agli impegni presi in passato e finisce nella rete degli “strozzini”. Una vera e propria piaga economica e sociale presente su tutto il territorio nazionale.
Ma oltre all’usura dei cosiddetti cravattari, negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di usura bancaria, ovvero l’applicazione sui finanziamenti concessi alla clientela dagli istituti di credito e dalle società finanziarie di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superano il limite consentito dalla legge sull’usura (L. 108/1996 e successive modifiche) oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari. Si tratta di soglie che, per il primo trimestre del 2014, vanno dall’8,7625% dei mutui ipotecari a tasso variabile (10,3875% per quelli a tasso fisso) al 19,3250 per gli acquisti rateali, fino al 24,99% sul credito revolving delle carte di credito. Mentre per i conti correnti il tasso soglia sul fido di conto è fissato al 18,275% e al 24,19% quello sugli scoperti.
Perché sempre più spesso si sente parlare di usura bancaria?
Con un doppio intervento un anno fa la Cassazione ha riportato alla ribalta il tema dell’usura bancaria. In contraddizione rispetto a precedenti pronunce giurisprudenziali, la Suprema Corte il 9 gennaio 2013, con la sentenza n° 350/2013, ha affermato che per classificare un tasso come usurario vanno considerati anche gli interessi di mora inseriti in un contratto di finanziamento, anche se concretamente il rapporto non è mai andato in mora.
Due giorni dopo, l’11 gennaio 2013, con due sentenze gemelle (n° 602-603/2013) la Cassazione è intervenuta ancora sul tema dell’usura, dichiarando che i tassi possono divenire usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva). E nei mesi successivi non sono mancate sentenze di giudici ordinari e pronunciamenti dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) che hanno accolto la “nuova” tesi che, per gli effetti dell’usura sopravvenuta, trasforma i mutui a tasso fisso in variabile, ma solo al ribasso. Ultima in ordine di tempo la decisione assunta dal Collegio di coordinamento dell’Abf il 10 gennaio 2014 (protocollo n°77/14).
Il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%. Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato.
In più, considerando anche interessi di mora, penali e altre spese, diventa sempre più concreta la possibilità di aver sottoscritto anche nel recente passato dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula (usura originaria).
Ma quando un tasso è illegale? Come è possibile verificarlo?
In virtù della sentenza 350/2013 della Cassazione oltre all’interesse previsto nel contratto di finanziamento occorre considerare anche gli interessi di mora, cioè il tasso che il cliente dovrebbe pagare alla banca nell’eventualità in cui non riuscisse a pagare qualche rata. Solitamente l’onere della mora è indicato peggiorando, ad esempio di 2 punti percentuali, il tasso ordinario. Pertanto, se la sommatoria di tasso ordinario, mora e spese accessorie del finanziamento supera il tasso soglia si parla di tasso d’usura, per di più originaria.
In caso di usura sopravvenuta ci sono dei risvolti pratici differenti rispetto all’usura originaria?
Se per l’usura originaria, in virtù dell’articolo 1815 del Codice Civile, gli interessi considerati usurari vengono azzerati e non sono dovuti per l’intera durata del prestito, per l’usura sopravvenuta – non essendoci riferimenti specifici nel nostro ordinamento – le ultime sentenze e pronunciamenti hanno deciso di sterilizzare solo gli interessi eccedenti il tasso soglia e non di azzerarli o di sostituirli con il tasso legale..
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