Tribunale di Napoli, sent. n. 1558/2018 del 13 febbraio 2018, Est. Alienante

IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTA UNA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DELL’INTERESSE (ANATOCISMO), NON DICHIARATA IN CONTRATTO, IN PALESE VIOLAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 1283 C.C. E DI QUANTO LEGITTIMATO DALLA DELIBERA DEL CICR DEL 09/02/2000

 

Nel piano di ammortamento alla francese ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatti addebitati prima e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo detti interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché capitalizzati. Di quanto sovraesposto negli atti in causa ne da prova analitica, il consulente tecnico d’ufficio nominato. Ne discende che la capitalizzazione di fatto attuata e non dichiarata in contratto ma, risultante dal “piano di ammortamento alla francese”, integra un anatocismo non legittimato dalla delibera del CICR del 09/02/2000 ed in palese violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.

(…) in considerazione che il piano d’ammortamento alla francese viola il disposto dell’art. 1283 del c.c. ed il contento della delibera del CICR del 09/02/2000 (in quanto trattasi di capitalizzazione non dichiarata in contratto).. (..) il piano di ammortamento deve essere ridefinito senza alcuna capitalizzazione, detraendo le somme in più pagate dai mutuatari”

 

Leggi sentenza / Tribunale-di-napoli-sentenza-1558-del-13-febbraio-2018

 

 

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