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Feb '15
È di questi giorni un’altra importante sentenza che si segnala per via del fatto che si pone in totale contrasto con quanto, invece, stanno ormai decidendo, costantemente, gli altri tribunali italiani.La sentenza n. 25/2015 emessa a seguito di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha rilevato la nullità parziale del decreto ingiuntivo relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora.
Secondo il Tribunale di Enna del 12.01.2015, per stabilire l’usura del mutuo bisogna sommare il tasso corrispettivo a quello moratorio applicato dal contratto di mutuo. Con la conseguenza che, se la sommatoria dei due tassi supera la soglia dell’usura, il cliente non deve restituire alcun interesse alla banca. Tale tesi si fonda su una sentenza “equivoca” della Cassazione sent. n. 350/2013 che, almeno in prima battuta, aveva lasciato creato un certo disorientamento e liti in molti casi anche temeriare. In quella occasione la Suprema Corte aveva solo ribadito che, ai fini dell’usura, sono rilevanti “anche i tassi moratori”.“Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419].” Non rimane che auspicare che l’esatta interpretazione data da questo Tribunale, e che dovrebbe essere anche l’unica, venga finalmente seguita da altri magistrati altrettanto preparati, coerenti e coraggiosi che possano segnare la svolta epocale già intrapresa dalla Cassazione con la sentenza 350/2013.
In allegato Sentenza >>> tribunale di enna mutuo usura pattizia del 12-01-2015
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