Si rafforza l’orientamento di merito che estende la valutazione sulla “promessa di interessi usurai” a tutti i costi, anche solo potenziali
Ancora una pronuncia di merito in tema di costi (anche solo potenziali) da includere nei calcoli necessari ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia al momento della stipula, questa volta dal Tribunale di Chieti.
Il Giudice dott. Nicola Valletta del Tribunale di Chieti, con ordinanza del 21/02/2018, nell’ambito di un contenzioso relativo ad un mutuo, ha chiesto al CTU di includere, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia al momento della stipula, ogni e qualsiasi costo, anche solo potenziale (quindi evidentemente anche la penale per estinzione anticipata) in quanto:
- “non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare;
- la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto;
- trattandosi di promessa usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell’azione legale, non possa più verificarsi: pertanto, ai fini del vaglio usurario, è lecito calcolare il TAEG del finanziamento nella ipotesi che la clausola usuraria si verifichi in un determinato momento storico consentito dal contratto“
Con l’ordinanza in commento, il Giudice sembra anche ribadire un altro importante principio e cioè che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC in contratto, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 117 T.u.b, ovvero il ricalcolo di tutti gli interessi ai tassi sostitutivi B.O.T.
Il Giudice, ha infatti ordinato al C.T.U. che:
- “In caso di mancata allegazione dell’ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell’ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del documento di sintesi, proceda ex art. 117 u.c. tub alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all’art. 117 – 7° comma tub.”
Si rafforzano così due orientamenti di merito molto spesso trascurati in tema di verifica del rispetto della legge nella sottoscrizione e nell’esecuzione del contratti di finanziamento bancario: il primo, relativo all’obbligo di includere nella verifica del TAEG qualsiasi costo anche solo potenziale, quindi eventualmente anche quello della penale per estinzione anticipata ed il secondo quello al fatto che la mancata o inesatta (per difetto) indicazione del TAEG. comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 117 T.u.b. e quindi il ricalcolo degli interessi ai tassi sostitutivi BOT per violazione degli obblighi di trasparenza bancaria.
Leggi Ordinanza >> Tribunale di Chieti
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