Dopo i roboanti annunci fatti dal governo a dicembre sull’approvazione della nuova legge sulla moratoria dei mutui in molti aspettavano il 31 marzo termine ultimo per la definizone dell’accordo tra l’Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori – (Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori) per conoscere effettivamente i termini per poter accedere alla sospensione delle rate del mutuo. L’accordo è stato chiuso in zona cesarini proprio il 31 marzo ed è stato pubblicato il primo di aprile, purtroppo però le aspettative non sono state soddisfatte, no non è un pesce d’aprile le decisioni scritte sul documento sono reali e completamente diverse da quello che sembrava dettare l’articolo 1 comma n. 246 della Legge di Stabilita’ n. 190 del 2014.

Ma procediamo con ordine, l’articolo 1 prevedeva la possibiltà per le famiglie e le piccole e medie imprese di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti per tre anni dal 2015 al 2017, e sembrava che questa agevolazione dovesse riguardare tutti anche chi aveva già usufruito delle sospensioni concordate in precedenza.
L’accordo firmato invece, grazie alla libera interpretazione da parte dell’ABI di quanto previsto nel famigerato articolo 1, prevede la sospensione della quota capitale del mutuo per un massimo di 12 mesi e per una sola volta nell’arco dei tre anni che vanno dal 2015 al 2017.

Chi ha già usufruito in precedenza di una sospensione del finanziamento può richiedere la sospensione purchè la durata complessiva della stessa non superi i 12 mesi e purchè siano trascorsi almeno 2 anni dall’avvio dell’ultima sospensione ottenuta per lo stesso finaziamento/mutuo. Quindi chi in precedenza ha già usufruito della sospensione per 12 mesi o più rimane tagliato fuori.

La quota interessi verrà calcolata sull’intero debito residuo e dovrà essere pagata alle scadenze originarie. Con questo articolo le banche si sono assicurate il pagamento di tutti gli interessi mettendosi al riparo dalle decisioni prese in merito dall’ ABF che, in  caso di sospensione prevedeva che gli interessi si pagassero solo sulle quote capitale sospese e non sull’intero debito residuo.

Nel periodo di sospensione vengono comprese anche le rate già scadute fino ad un massimo di 90 giorni precedenti alla data della richiesta della sospensione. Quindi se le rate sono scadute da più di 90 giorni decade il diritto di richiedere la sospensione.
Sembra inoltre che per le imprese la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, potrà essere possibile solo per le attività che siano in grado di dimostrare alla banca la possibilità concreta di riprendere regolamente i pagamenti al termine del periodo di sospensione.

A quanto pare l’ABI più che collaborare con le associazioni consumatori per definire i termini
per la sospensione sembra che abbia dettato legge e fatto valere la sua forza scrivendo un’accordo che è completamente diverso da come tutti se lo aspettavano.

 

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Per l’on. Francesco Cariello (M5S), autore della norma, “l’interpretazione è chiaramente illegittima perché il testo parla di tre anni di sospensione”..

Ma mi chiedo è chi scrive le leggi che non sa scriverle chiaramente in modo che non siano interpretabili a seconda delle esigenze di chi le deve applicare, oppure è tutto creato ad arte per ben figurare al momento dell’approvazione e dare la possibilità in seguito agli interessati di giocare le loro carte come meglio credono?

A quanto pare l’unico ad esprimere soddisfazione per questo accordo (oltre alle banche) sembra essere il ministero delle finanze, come si può leggere chiaramente sul suo sito “Soddisfazione per accordi Abi-Imprese-Consumatori”, non poteva mica dire il contrario!

er correttezza devo aggiungere che nel testo dell’accordo tra impegni facoltativi c’è scritto che resta facoltà delle banche concedere condizioni più favorevoli ai clienti rispetto a quanto descritto, ma dubito fortemente che questo succederà, oltrettutto è una facoltà che le banche hanno già e non c’era la necessità di scriverla nel testo dell’accordo.

 

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