Con il mutuo fondiario, la banca concede al cliente una somma di denaro a fronte dell’ipoteca su un immobile; ma ciò non vuol dire che, per contratto, il beneficiario sia obbligato a utilizzare la somma per un determinato scopo (un investimento, l’acquisto di un immobile, ecc.). Tale limite si ha solo nel cosiddetto “mutuo di scopo”. Al contrario, il denaro ottenuto in prestito con un mutuo fondiario può essere utilizzato a piacimento del cliente. Che così potrebbe accordarsi con la banca per impiegare il prestito (garantito dall’ipoteca sull’immobile) allo scopo di chiudere le proprie esposizioni debitorie – anche con la stesso istituto di credito – spalmando, in un maggior lasso di tempo, le rate del nuovo mutuo e concedendo al mutuante la garanzia reale.

Lo ha ricordato, ancora una volta, la Cassazione in una recentissima sentenza Cass. sent. n. 19282/14 del 12.09.2014.

Finalità irrilevante

Per il beneficiario, o il suo garante, che non riesce più a restituire i soldi alla banca è quindi inutile opporsi all’esecuzione forzata promossa dall’istituto di credito, eccependo la nullità del mutuo, in quanto impiegato per finalità estranee al contratto. In base alle norme del testo unico bancario, il fatto che la somma del finanziamento a lungo termine non sia stata utilizzata per il miglioramento fondiario non autorizza affatto il giudice a dichiarare la nullità del contratto Ex articolo 1418 cod. civ: ai fini della validità del mutuo fondiario, infatti, non è previsto che la somma oggetto del finanziamento debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario deve perseguire; né l’istituto erogante deve controllare come la somma risulta utilizzata.

La caratteristica principale del mutuo fondiario, infatti, resta la possibilità di prestare immobili rustici o urbani come garanzia ipotecaria da parte del proprietario dei beni, in cambio dell’immediata disponibilità della somma, da restituire poi a medio o lungo termine, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore.

Il discorso cambia – e di molto – nell’ipotesi legale o convenzionale: la destinazione delle somme è parte inscindibile degli accordi contenuti nel mutuo di scopo e l’impegno assunto dal mutuatario rileva nell’attribuzione della somma a uno specifico fine. –

Leave a reply