Per il tribunale di Reggio Calabria, il piano del consumatore può anche eccedere il termine di circa 5-7 anni con sacrificio di tutti i creditori per assicurare le finalità della legge sul sovraindebitamento

La legge 3/2012 rappresenta indubbiamente la miglior tutela per uscire dallo stato di insolvenza non volutamente determinato né prevedibile al momento dell’assunzione dell’obbligazione.

Il Piano del Consumatore per poter essere omologato dovrà necessariamente essere in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento. Orbene, in forza dell’art. 12 bis comma 3 della legge sopra citata, il Giudice per omologare il piano, deve, prima di tutto, escludere “che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto relativamente agli istituti dell’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio del debitore, nel piano del consumatore ciò che rileva è la meritevolezza del debitore-consumatore il quale, pur trovandosi in una posizione di sovraindebitamento, non ha assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero lo stesso non ha determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti né, tantomeno, ha posto in essere degli atti in frode ai creditori medesimi.

Superato il giudizio “sulla meritevolezza” del debitore occorre porre l’attenzione alla durata complessiva del piano. Sul punto, come risaputo, si sono succeduti orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Piano del consumatore: gli orientamenti giurisprudenziali

Infatti alcuni Tribunali hanno omologato Piani del Consumatore che prevedevano, a fronte di una considerevole esposizione debitoria, una rinegoziazione del debito in 120, 240, 300 o addirittura 360 rate pari a 10, 20, 25 o 30 anni di tempo (Per tutte: Tribunale di Catania decreto del 27.04.2016; decreto del 17.05.2016, decreto del 24.05.2016; decreto del 12.07.2016; decreto del 15.09.2016; Tribunale di Cuneo decreto del 03.03.2018 G.D. dott.ssa Natalia Fiorello, Tribunale di Livorno decreto dell’8.11.2017 G.D. dott. Gianmarco Marinai, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ordinanza del 14.02.2017 G.D. Dott.ssa Loredana Ferrara, Tribunale Napoli Nord ordinanza del 7 febbraio 2017 G.D Dott.Giovanni Di Giorgio ( blocco esecuzione immobiliare ) grazie alla consulenza di StudioVairo leggi –> fb.me/Tu0zFKvv, Tribunale di Napoli ordinanza del 14.11.2017 G.D. dott. Nicola Graziano, Tribunale di Napoli ordinanza del 11.01.2018 G.D. dott. Nicola Graziano, Tribunale di Varese ordinanza del 19.07.2016 G.D. dott. Fernando Platania, Tribunale di Pistoia ordinanza del 27.12.2013 G.D. dott.ssa Rosa Salvarolo) altri Tribunali hanno dichiarato inammissibili le proposte formulate dai consumatori-debitori eccedenti la durata quinquennale (Cfr. Tribunale di Rovigo decreto del 13.12.2016 G.D. dott. Mauro Martinelli, Tribunale di Ravenna decreto del 10.03.2017 G.D. dott. Alessandro Farolfi e Tribunale di Civitavecchia ordinanza del 24 gennaio 2017).

Piano del consumatore può durare anche oltre un quinquennio

Da ultimo la prima sezione Civile e Fallimentare del Tribunale di Reggio di Calabria, chiamato a decidere sulle sorti debitorie di due coniugi, uniformandosi al prevalente e ragionevole orientamento giurisprudenziale, ha così statuito: “Pur ribadendosi l’estendibilità in via analogica, per quanto compatibile, della disciplina dei concordati preventivi alla materia del sovraindebitamento (date le numerose affinità che presentano i due istituiti desumibili, a mero titolo esemplificativo, dalla previsioni inerenti alla limitata degradabilità dei crediti privilegiati ex art. 7 e la possibilità della moratoria sino ad un anno per il pagamento dei medesimi ex art. 8 l.3/2012), deve osservarsi che – se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall’omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l’istituto -, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l’accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie”.

In altri termini, secondo quanto espresso dal Tribunale Reggino, non può essere assolutamente ignorata la finalità della L. 3/2012 che è quella di consentire ai debitori-consumatori non fallibili di uscire dalla crisi ricollocandoli, pertanto, nella economia “pulita” e non facendoli precipitare nell’economia sommersa e nell’usura; ciò si renderà possibile solamente con la compartecipazione ed un equilibrato sacrificio di tutti i creditori e non certamente senza alcun sacrificio per essi. 

 Ordinanza Piano del Consumatore Tribunale di Reggio di Calabria del 27.03.2018

Fonte StudioCastaldi

 

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