Il DDL concorrenza sembra attribuire agli avvocati un nuovo “potere”: la possibilità di autenticare le firme nelle compravendite fra privati, relative a beni immobili di valore inferiore ai 100 mila euro, a patto che l’avvocato sia iscritto nelle liste degli abilitati al patrocinio e sottoscriva gratuitamente, salvo le spese. Il testo:

In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall’articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l’autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente, salvo le spese, dagli avvocati abilitati al patrocinio muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto”

Emerge chiaramente la beffa. L’avvocato potrà effettivamente autenticare le firme dei contraenti, ma dovrà farlo gratuitamente. Inoltre, dovrà essere abilitato al patrocinio e dovrà munirsi di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene. E’ un mistero il perché il Governo intenda attribuire agli avvocati il potere di autentica, senza che questi possano esigere competenze, salvo le spese (ma quali?). A mio avviso, sembra quasi che lo Stato voglia servirsi dei legali per un compito che spetta naturalmente a un pubblico ufficiale, e dunque voglia evitare di investire in questo settore. In altre parole, lo Stato cerca una soluzione senza oneri per propagandare ai cittadini la possibilità di sottoscrivere atti di compravendita senza rivolgersi ai notai. Il problema è che propaganda queste soluzioni a spese dell’avvocato. Anche perché la norma, per esempio, esclude da questa possibilità i notai stessi, che potranno così continuare a redigere atti pubblici per le medesime categorie di immobili, facendosi giustamente pagare per l’incombente. Ci troviamo dinanzi alla stessa tecnica che il Governo ha adottato con la negoziazione assistita obbligatoria. Questa volta però la formulazione è più ambigua, anche perché non si capisce il perché la norma preveda che l’avvocato debba essere abilitato al patrocinio. Patrocinio di cosa? Patrocinio a spese dello Stato? Oppure il patrocinio in Cassazione? La prima ipotesi è la più probabile. D’altra parte la norma sembra chiara in ordine alle responsabilità. L’avvocato deve necessariamente munirsi di polizza assicurativa che copra il valore del bene. Cosa significa questo? A mio avviso, significa che l’avvocato risponde non solo per l’autenticazione delle firme ma anche per il contenuto dell’atto. Il che lo costringerebbe comunque a occuparsi di quel contenuto, sostituendosi di fatto nelle specifiche competenze notai. Il tutto a gratis, come si suol dire, salvo le spese (che presumo dovranno essere documentate). Non ci siamo proprio. Benché la norma configuri una possibilità per gli avvocati, è chiaro che così come è formulata è del tutto inefficace e non avrà grande presa presso la categoria. Davanti alla prospettiva di dover stipulare una polizza assicurativa specifica per poter svolgere questa attività e all’impossibilità di esigere un compenso per l’autentica delle firme (con il rischio di assumersi oneri e responsabilità in ordine al contenuto dell’atto), egli non potrà far altro che dirottare il privato verso lo studio notarile più vicino. Una norma dunque del tutto inutile, che spero il Parlamento modifichi in meglio o addirittura cancelli.

 

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