Se in un mutuo gli interessi alti  sono particolarmente alti di solito si  parla di superamento del tasso di usura ,in questo caso l’usura può scattare anche solo a causa degli interessi moratori, ossia quelli previsti dal contratto di finanziamento come sanzione per il mancato pagamento di una o più rate. È vero: l’applicazione degli interessi moratori è solo eventuale perché collegata al comportamento del cliente che non versa le rate. Il tasso soglia al di là del quale gli interessi sono considerati usurari, riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori; peraltro, la verifica dell’eventuale superamento del tasso deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro È quanto emerge da una recente :

Sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 304/2015

Nella presente procedura, gli attori propongono opposizione avverso il precetto meglio indicato in dispositivo, intimato nei loro confronti dalla Banca Nazionale del Lavoro, a seguito dell’inadempimento nella restituzione delle rate di un mutuo fondiario.In particolare, gli opponenti deducono l’usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, soprattutto con riferimento a quelli moratori; la conseguente non debenza, ex art. 1815 comma 2 c.c., di alcun tasso di interesse, né con riguardo agli interessi corrispettivi, né con riguardo agli interessi moratori; l’assenza quindi di inadempimento nella rifusione delle rate previste, ricalcolate tenendo a mente la somma capitale come unica somma dovuta in restituzione.

 In questo modo, il mutuatario, sebbene non potrà sperare nel totale annullamento del precetto della banca, potrà quanto meno ottenerne una sostanziale riduzione: dette passività possono, del resto, arrivare a cifre insostenibili (per via del calcolo della capitalizzazione annuale) per chi già non riesce a sostenere le rate ordinarie.

 

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