Equitalia: per 8 anni quale aliquota ha utilizzato nel calcolo degli interessi? un buco normativo che rende illegittime migliaia di cartelle. Riscontrato anche l’anatocismo e si continua ad applicare il calcolo degli interessi anche sulle sanzioni, rendendo l’intero impianto riscossivo scandaloso e fuori legge” L’art. 30 del DPR 602/73 stabilisce che sulle somme iscritte a ruolo si applicano a partire dalla data di notifica e fino alla data del pagamento interessi di mora al tasso calcolato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari. Tuttavia, ‘dal 1° gennaio del 2001 al 1° ottobre del 2009 questi interessi non sono stati fissati con nessun decreto ministeriale. Legittimo che il contribuente si chieda: nel periodo intercorso tra queste due date e nel silenzio del legislatore, Equitalia quale interesse di mora ha applicato? Quella dell’8,40% fissata con il D.M. del 28 luglio de 2000? E’ giusto applicare una aliquota di interessi di mora non fissata per legge? La Cassazione con una prima sentenza, 4516 del 2012, aveva sancito la nullità della cartella che non indicasse con chiarezza i criteri di calcolo degli interessi applicati. E con sentenza 7056/2014 ha ribadito che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento riguarda anche la precisa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli aggi calcolati dall’agente della riscossione. Quindi se nella cartella di pagamento o nella successiva intimazione di pagamento non vengono indicate le aliquote degli interessi applicati nel corso degli anni, quell’atto dell’agente della riscossione è nullo e può essere impugnato innanzi al giudice competente. Anche perchè, se nella cartella o nella successiva intimazione di pagamento, non vengono indicati i criteri di calcolo degli interessi di mora, come può, un contribuente, verificare se nel calcolo degli interessi non sia stato adottato un sistema anatocistico di calcolo? L’art. 1283 del codice civile nel vietare l’anatocismo e non prevede alcuna deroga per gli agenti della riscossione!”
In attuazione di questa norma sono stati emanati i seguenti provvedimenti:
- DM 28 luglio 2000 ( fissazione della misura per l’anno 2000 degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo) che ha stabilito il tasso di interesse in ragione dell ’ 8,40 % valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000;
- 2) Provvedimento 4 settembre 2009 che ha stabilito il tasso di interesse in ragione del 6,858 % dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010:
- Provvedimento 7 settembre 2010 che ha stabilito il tasso di interesse in ragione del 5,7567 % dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011;
- Provvedimento 22 giugno 2011 che ha fissato il tasso di interesse in ragione del 5,0243 % dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012.
- Dal 1 ottobre 2012 il tasso di mora applicabile era passato al 4,55%;
- Dal primo maggio 2013 gli interessi di mora sono passati al 5,22 % perché l’Agenzia delle Entrate, dopo essersi rivolta alla Banca d’Italia ha deciso questo aumento.
”Quando ad un contribuente arriva una intimazione di pagamento troviamo indicata la somma dovuta dal contribuente, la somma per interessi di mora e la somma relativa agli aggi, senza che venga indicata, per ogni anno, l’aliquota degli interessi applicati, e questo, anche alla luce di una sentenza del 2012 della Cassazione rende nulla la pretesa dell’agente della riscossione”.
Anatocismo sulle cartelle e interessi sulle sanzioni.
Il calcolo degli interessi sugli interessi è stata regolarmente applicata in violazione della norma imperativa e questo rende assolutamente nulla la pretesa dell’esattore che poi, ricordiamolo, calcola i suoi aggi, anche su questi interessi assolutamente non dovuti.
Inoltre gli interessi di mora vengono calcolati anche sulle sanzioni tributarie, l’art. 2 comma 3 del d. lgs 472/1997 dispone che ”la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Si osserva che è una norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”.
”Gli interessi si calcolano, nella misura fissata dal provvedimento, solo sulle somme iscritte a ruolo e non sulle sanzioni. Infine, le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni calcolati dalla data di notifica della cartelle, ( salvo interruzioni per notifica di avvisi di mora o intimazioni, fermi ipoteche o pignoramenti poi non andati a buon fine). Gli aggi di Equitaliasono calcolati sul totale di sorta capitale, interessi e quanto altro: se sono sbagliati i primi calcoli, risulta , conseguentemente errato anche il calcolo dell’aggio e questo rende nullo l’atto impugnato.
Se la intimazione di pagamento viene notificata al contribuente a distanza di vari anni dalla notifica della cartella, una parte considerevole della somma intimata è rappresentata proprio dagli interessi di mora. Gli interessi che un agente della riscossione può applicare sono superiori alla aliquota degli interessi legali, fin qui nessuna obiezione perché questi interessi sono previsti dalla legge. Quello che invece può e deve essere censurata è l’assoluta mancanza di trasparenza nella indicazione delle modalità con cui questi interessi vengono calcolati. Per controllare la correttezza del calcolo l’Agente deve precisare nella cartella: il giorno dal quale questi interessi iniziano a decorrere e soprattutto le aliquote degli interessi di mora applicate nel corso degli anni. Perché va detto che la aliquota degli interessi di mora non è sempre fissa, ma chiaramente è variata nel corso degli anni e quindi diventa essenziale per il contribuente vedere indicati i criteri in base ai quali sono stati calcolati.
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