Molto spesso nei commenti che si leggono in tema di mutui usurari si sostiene che le sentenze (Cass. 9 gennaio 2013, n. 350) indicherebbero che i mutui hanno interessi usurari ove la somma tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sia superiore al tasso soglia d’usura del mutuo.
Ovviamente può essere normale che il debitore che subisce l’esecuzione per il mancato pagamento di mutui tenti la strada della contestazione (ad esempio con l’opposizione all’esecuzione), affermando che si tratti di mutui usurari, anche quando l’esito sia difficilmente prevedibile perché fondato su una tesi innovativa quale quella della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora appunto nei mutui usurari.
Mi capita sempre più spesso, però, di avere contatti con persone che sono in regola con i pagamenti dei mutui e intendono agire comunque in tal modo per contestare che si tratti di mutui con interessi usurari: e, spesso, mi riferiscono di volerlo fare avendo avuto notizie che si tratta di una strada certa.
A mio avviso, invece, in materia di usura bancaria  la tesi per la quale i mutui sarebbero usurari ove la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di mora superi la soglia d’usura è sbagliata,un dato è però obiettivo, vale a dire che si tratta quantomeno di una tesi incerta: credo, dunque, che chi intende agire formulando tale contestazione sugli interessi usurari dei mutui debba essere informato dei rischi che si assume, vale a dire quello di far valere un orientamento non adeguatamente confermato, che potrebbe portare al rigetto della domanda e ai conseguenti oneri per spese legali e di perizie eventualmente disposte in corso di giudizio.
Per altro verso, non di rado, già gli interessi di mora pattuiti nei mutui usurari sono superiori al tasso soglia d’usura: in tale ipotesi di mutui usurari la contestazione è più facile, essendo riconosciuta l’usura del tasso degli interessi di mora dalla Cassazione. Ricordiamo la motivazione della  sentenza (Cass. 9 gennaio 2013, n. 350)in tema di interessi di mora e mutui usurari: “dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Dunque, nel caso specifico, l’interesse di mora del mutuo usurario era stabilito, come spesso accade nei contratti bancari e nei mutui in particolare, in misura pari al tasso corrispettivo maggiorato di 3 punti percentuali. La sentenza mi pare indichi semplicemente che, quand’anche il tasso corrispettivo del mutuo sia entro la soglia d’usura, occorre valutare se sia oltre la soglia d’usura il tasso di interesse di mora: quindi, vi sarebbero mutui usurari laddove il tasso di mora pattuito sia superiore alla soglia d’usura.Tornando al tema dei mutui usurari e dell’usura degli interessi di mora di cui ci si occupa in questa sede, la stessa sentenza Cass. 9 gennaio 2013, n. 350 richiama l’ulteriore decisione Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29 in cui si indica che “va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi ‘a qualunque titolo convenuti’ rende plausibile -senza necessità di specifica motivazione- l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.
Anche tale decisione sostiene che i mutui sono usurari e vi è quindi usura se l’interesse moratorio supera il tasso soglia d’usura: non indica, invece, che tale interesse debba essere sommato al tasso corrispettivo per valutare se si tratta di mutui usurari. D’altronde, che questa sia la conclusione corretta in tema di mutui usurari deriva anche dall’osservazione per la quale nei mutui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sono generalmente dovuti in via alternativa, i secondi solo eventualmente: per cui non dovrebbe accadere che la banca li chieda entrambi sommandoli. Se il contratto concreto ha una tale previsione di alternatività, quale sarebbe allora la logica, per valutare se vi sia usura dei mutui usurari, di sommare i due tassi per raffrontarli con il limite massimo (soglia d’usura) che la legge consente di chiedere in relazioni ai mutui? Un problema collegato, ma diverso, è quello del tasso degli interessi di mora che si conteggia nei mutui sulla rata scaduta comprensiva di interessi corrispettivi: l’eventuale illegittimità di tale modalità di calcolo potrebbe infatti avere conseguenze sull’usura, comportando l’addebito di interessi superiori a quelli che si avrebbero se calcolati sul solo capitale della rata, come tali usurari. La questione è complessa e rinviamo.Potrebbe probabilmente valere la pena attendere qualche tempo prima di procedere, al fine di valutare se le sentenze considereranno effettivamente mutui usurari quelli i cui interessi corrispettivi e di mora non siano singolarmente oltre il tasso soglia d’usura, ma il superamento derivi dalla sommatoria tra i due tassi. Per altro verso, invece, maggior possibilità di successo possono avere le cause o le opposizioni alle esecuzioni sui mutui usurari che si fondano: a) sul fatto che i tassi degli interessi di mora in sé considerati sono usurari perché superiori al tasso soglia d’usura; b) oppure che si fondano, se si accoglie tale orientamento, sul fatto che il tasso degli interessi di mora sia calcolato anche sugli interessi corrispettivi scaduti, portando all’addebito di interessi che, se rapportati al solo capitale, sono superiori alla soglia d’usura.

 

 

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