Anche nel caso di cessione del quinto dello stipendio, viene spesso fatta firmare, al cliente, anche una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto rimborso del prestito. Il “prezzo” di questa polizza – che finisce per ricadere, ovviamente, sul cliente medesimo – va conteggiato ai fini del costo complessivo del mutuo e ciò fa spesso schizzare il tasso di interesse dell’intera operazione fino a raggiungere la soglia limite dell’usura. La giurisprudenza, infatti, è ormai unanime nel ritenere che, per stabilire se il tasso di un mutuo praticato dall’istituto di credito sia usurario o meno è necessario tenere conto, non solo degli interessi in senso stretto praticati dalla banca, ma anche di tutti gli altri costi del finanziamento (commissioni, remunerazioni, ecc.), compresa quindi anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo –
Sul punto è tornata di recente anche la Corte di Appello di Torino [C. App. Torino, sent. del 20.12.2013.].
La vicenda
Un cliente aveva chiesto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio di 8mila euro alla propria banca, la quale gli aveva fatto stipulare anche una polizza assicurativa a garanzia del rimborso. Senonché, includendo il costo della polizza nel calcolo del Teg quest’ultimo risultava del 22,03% (escludendolo, invece, “calava” all’8,29%), quindi superiore alla soglia d’usura di periodo del 15,105%. La banca è stata così condannata a restituire tutti gli interessi e ogni altro onere pagato dal cliente e connesso all’erogazione del finanziamento.
Le conseguenze
La Corte ha chiarito che l’unico parametro che conta per verificare se il mutuo superi o meno l’usura è il TSU (ossia il Tasso Soglia d’Usura) pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, non rilevano le istruzioni fornite da Bankitalia.
Dunque, quando si tratta di calcolare il costo di un singolo rapporto, il giudice e le banche sono vincolate solo a quanto prevede il codice penale (secondo cui, appunto, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal TSU [Art. 644 cod. pen.]) e non invece alle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia. Ciò che conta è soltanto il Tsu. Nella determinazione del Tsu, infatti, Banca d’Italia ha una funzione puramente consultiva.
Se il TSU dovesse essere superato, secondo i giudici non è nullo tutto il mutuo, ma solo gli interessi; pertanto il cliente resterà obbligato a restituire la quota capitale, non anche gli interessi, qualsiasi essi siano.
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