Viene introdotto l’obbligo di avvisare il debitore che può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore con l’intervento di un organismo di composizione della crisi o con l’aiuto di un professionista nominato dal giudice.

Recentemente è stata introdotta l’ennesima modifica al processo civile ed in particolare al Libro III  dedicato alle procedure esecutive.

E’ Mutata la formulazione dell’art. 480 c.p.c. che disciplina l’atto di precetto ovvero   l’intimazione formale con la quale il creditore, munito di titolo esecutivo, invita il debitore a provvedere al pagamento entro 10 giorni dalla notifica avvertendolo che in difetto si procedere ad esecuzione forzata.

L’atto di precetto preannuncia, quindi, il pignoramento e rappresenta, per così dire, ”l’ultima spiaggia “per il debitore che intenda saldare il tutto senza  subire l’onta della procedura esecutiva  con ulteriori aggravi di spese a suo carico.

Con il decreto Legge del 2015 n. 83, entrato in vigore il 27.06.2015, l’atto di precetto dovrà adesso contenere l’ulteriore avviso (come se quello precedente non bastasse…) della possibilità per il debitore rivolgersi un organismo qualificato o ad un professionista indicato dal giudice per trovare un accordo con il creditore al fine di addivenire ad una “composizione” della crisi.

Ci si chiede se in effetti sia davvero utile una simile novità legislativa (ritenuta addirittura necessaria ed urgente considerato il particolare strumento legislativo con il quale è stata introdotta).

Ed infatti non può sottacersi come il nuovo testo normativo non apporta nulla di nuovo sotto il sole ed anzi contribuisce a generare ulteriore confusione nel già caotico mondo del diritto processuale civile.

E’ chiaro che se il debitore avesse avuto la possibilità di pagare di certo non avrebbe atteso che gli venisse notificato il precetto tanto più considerato che dovendo l’intimato rivolgersi ad un professionista (molto probabilmente un avvocato il quale pretenderà giustamente di essere pagato) la procedura di composizione rappresenterà  un ulteriore esborso di denaro per il debitore il quale, se nulla tenente come spesso accade, preferirà restare nell’ombra e attendere che il creditore avvii nei suoi confronti una procedura esecutiva che si rivelerà assolutamente infruttuosa.

Ancora, il Legislatore non ha chiarito la  natura e l’oggetto degli  accordi di “composizione della crisi”. Possono forse riguardare una mera rateizzazione del pagamento? O una riduzione del credito azionato?

Se così è, ci si chiede dov’è la novità.

Nella prassi è assai raro che il debitore precettato si veda negare la rateizzazione delle somme dovute.

Di certo il creditore, in tempo di crisi economica come quella che stiamo vivendo, acconsentirà a simili soluzioni se non addirittura  in certi casi ad una riduzione del credito in virtù del noto precetto immutabile ed universale “pochi maledetti e subito..”.

La nuova formulazione pone, inoltre, tanto per cambiare, interrogativi di carattere applicativo e procedurale.

Supponendo che la procedura iniziata dal debitore giunga ad un accordo, è possibile che tale accordo comprenda il pagamento entro i 90 giorni di efficacia del precetto, così come è possibile che tale accordo superi i 90 giorni di efficacia del precetto.

In tale ipotesi il creditore inizierà l’esecuzione forzata per non perdere efficacia al precetto ed dover iniziare tutto daccapo?

Il Legislatore non chiarisce, poi,  quali siano le conseguenze di una mancata composizione della crisi magari per volontà del creditore.

Una questione di non poco conto è quella  relativa al rapporto tra l’eventuale richiesta del debitore di avere una “composizione della crisi” e il termine previsto dal medesimo articolo, secondo il quale decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto è possibile intraprendere l’esecuzione forzata.

Cosa accade se la procedura di composizione non si conclude entro i dieci giorni dalla notifica del precetto?

Il creditore può procedere a pignoramento o deve attendere che si concluda la procedura di “ripianamento del debito”?

Infine, non è chiaro se l’omissione dell’avvertenza debba intendersi prevista a pena di nullità.

 

Fai chiarezza dei tuoi rapporti Bancari e Finanziari  clicca qui  >>> CONTATTACI

Leave a reply