Delibera in consultazione: dal 1° gennaio la contabilizzazione degli interessi deve essere annuale, con un periodo di 60 giorni prima dell’esigibilità. Ma trascorso quel lasso di tempo, possono essere capitalizzati.

Bankitalia, d’accordo con il Mef, mette in consultazione il testo per regolare l’anatocismo, il calcolo degli interessi sugli interessi, e già le prime reazioni del mondo imprenditoriale lo stroncano. E’ Unimpresa a puntare il dito contro la possibilità che gli interessi, una volta che un conto corrente abbia sconfinato in rosso, diventino esigibili nell’arco di sessanta giorni e quindi passino ad essere contabilizzati come capitale. Un meccanismo che li porterebbe a generare nuovamente interessi, in barba al divieto che ciò accada.

La proposta. Via Nazionale ha scoperto le carte per risolvere il problema finito al centro di numerose controversie legali tra consumatori e istituti bancari, con una proposta di delibera del Cicr (il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio) che vada a sciogliere il nodo del secondo comma dell’articolo 120 del Testo Unico bancario. Un comma sul quale è intervenuta – da ultima – la Legge di Stabilità del dicembre 2013, che richiedeva una delibera proprio al Cicr.

Sul testo di legge si è scatenata una battaglia interpretativa. In poche parole, la questione da dirimere è se gli interessi bancari possano essere capitalizzati – e quindi diventare una base sulla quale calcolare ulteriori interessi – o meno. La legge è ambigua sul punto: come ricostruisce la stessa Bankitalia, “da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall’altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l’effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi”. La delibera proposta da Bankitalia scioglie il nodo ritenendo che “l’espressione ‘capitalizzazione’ possa essere interpretata come sinonimo di ‘conteggio o contabilizzazione’ e che il nuovo articolo 120 comma 2 intenda vietare la produzione di interessi anatocistici”. Una interpretazione già accolta in molti processi, che hanno portato alla vittoria dei consumatori contro le banche convenute.

Sciolto questo dubbio interpretativo, la proposta in consultazione fino al 23 ottobre stabilisce due principi, in vigore dal 2016: che gli interessi siano contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale, e che gli stessi interessi (attivi e passivi) diventino esigibili trascorsi sessanta giorni. Sul primo versante, per Bankitalia opera un fattore di trasparenza: come si legge nella relazione di via Nazionale, così “si conseguirebbe un grado di trasparenza delle condizioni economiche più elevato, poiché il tasso effettivo corrisponderebbe al tasso nominale annuo” con una più facile lettura da parte dei clienti della banca, che rischiano diversamente di confondersi tra la rappresentazione di un tasso nominale e l’effettiva applicazione dello stesso su frazioni di anno.

Il secondo punto è più controverso. Per Bankitalia l’opzione dei sessanta giorni è valida perché “definire un congruo periodo per l’esigibilità degli interessi equivale a contemperare le esigenze delle parti creditrice e debitrice. Si ritiene congruo che un periodo minimo, di regola non inferiore a sessanta giorni, potrebbe decorrere dal ricevimento dell’estratto conto”. Ma su questo aspetto arrivano già le critiche. Come accennato, per Unimpresa “il Tesoro e la Banca d’Italia vogliono salvare l’anatocismo con una norma bluff: prima dichiarano di volerlo abolire definitivamente e poi lo dichiarano pienamente legale trascorsi appena due mesi dallo sconfinamento in rosso sul conto corrente”. Infatti, si legge nella delibera al quarto articolo, “decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è sorte capitale”. Quindi torna a generare interessi.

Le critiche. Per Unimpresa “si tratta di un intervento vergognoso: non solo perchè viene clamorosamente aggirata una legge dello Stato oltre che calpestate numerose pronunce giurisprudenziali, ma soprattutto perché la misura corre il rischio di penalizzare fortemente le micro, piccole e medie imprese che si servono del conto corrente anche come forma alternativa al credito ordinario sempre più negato dalle banche”. Il presidente, Paolo Longobardi, nota che “la misura consentirà l’applicazione di interessi su altri interessi ‘vecchi’ di appena due mesi. Le operazioni interessate sono principalmente le aperture di credito in conto corrente e gli scoperti senza affidamento: nel primo caso le banche praticano tassi medi dell’11,64% per importi fino a 5.000 euro e del 9,85% per importi oltre 5.000 euro; nel secondo caso, i tassi medi praticati sono pari al 15,95% per importi fino a 1.500 euroe pari al 14,99% per importi oltre 1.500 euro. Tassi che a partire dal 1° gennaio 2016, stando al nuovo regolamento Cicr, verranno applicati su una base che si allargherà sempre di più ogni due mesi. Siamo di fronte all’ennesimo favore alle banche da parte del governo”.

 

Fonte Repubblica del 25/08/2015

 

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