Nuovo orientamento segnato dalla Corte di Appello di Genova a seguito di un’ordinanza dello scorso 17 marzo [1]. Dopo la legge di stabilità del 2014, che – salvo futuri colpi di coda del Parlamento – ha detto definitivamente addio all’anatocismo bancario, stabilendone il divieto assoluto, devono essere ritrattate in appello le cause di primo grado che hanno deciso in materia di anatocismo. “Ritrattate” significa che il giudice sarà tenuto a nominare un consulente tecnico d’ufficio che ridetermini tutti i rapporti di dare e avere tra il correntista e la banca nell’ambito dei rapporti di conto corrente. Non importa se si è in secondo grado, in cui normalmente non sono ammesse nuove attività istruttorie.
Dunque non può essere dichiarato inammissibile [2] l’appello e anzi, va nominato al più presto il ctu. Ma leggiamo le esatte parole del giudice:
“Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità e anzi nominato un consulente tecnico d’ufficio per ristabilire i rapporti dare e avere fra cliente e banca nell’ambito del rapporto di conto corrente, laddove l’anatocismo bancario risulterebbe del tutto eliminato dalla legge 147/13 (cosiddetta legge stabilità 2014, che ha ulteriormente modificato il testo dell’articolo 120 del testo unico bancario nel senso di consentire solo la contabilizzazione e non più la capitalizzazione degli interessi”.
Si tratta di un’ordinanza davvero interessante perché sembra davvero che l’anatocismo sia stato eliminato una volta per tutte dalla legge di stabilità.
La materia del contendere è la solita: il correntista lamenta il carattere usurario degli interessi applicati dalla banca: e questo perché la commissione di massimo scoperto avrebbe fatto crescere i costi del finanziamento. Il che può comportare quella che comunemente viene detta usura sopravvenuta.
Meglio spiegarsi in modo più semplice.
Ogni commissione e interesse pagato alla banca va conteggiato nel costo complessivo del finanziamento. Anche la commissione di massimo scoperto. Se l’insieme di queste voci porta a superare il tetto-soglia dell’usura, allora il cliente non è tenuto a pagare più alla banca gli interessi nel periodo considerato (e quelli già pagati andranno restituiti). E sulla misura dei tassi debitori, se non sussiste una pattuizione scritta, si deve applicare il tasso determinato per legge in base alla normativa in vigore nel periodo considerato.
[1] C. App. Genova, ord. del 17.03.2014.
[2] Ai sensi dell’art. 348bis cod. proc. civ.
[3] Legge 108/96, utilizzando i criteri stabiliti dall’articolo 2 bis del decreto legge 185/08, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e dalle successive istruzioni della Banca d’Italia.
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