Non c’è pace per un imprenditore foggiano protagonista di una vicenda giudiziaria che da quindici lunghi anni lo vede contrapposto alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che ha prodotto – “danni alla sua vita privata ed imprenditoriale, che perdurano anche dopo due gradi di giudizio vittoriosi”.
Questi i fatti raccontati dall’avv. Rocco: “Nel lontano 2001 un cittadino foggiano, giovane, imprenditore, vide notificarsi un decreto ingiuntivo da parte della locale filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con il quale gli veniva ingiunto di pagare una considerevole somma (€ 58.000,00 nel 2001). Il mio assistito fu costretto (tramite altro Studio legale) a proporre opposizione contro il detto decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale civile di Foggia.
Questo giudizio venne definito con sentenza del 15.04.2008, che accolse tutti i motivi di opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. Nell’ambito dell’istruttoria espletata nel summenzionato giudizio di primo grado emerse che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è debitrice (e non creditrice) della maggior somma di € 300.000,00.
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata propose appello avverso detta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Bari. Con sentenza del 20.06.2014 anche la Corte di Appello diede ragione all’utente bancario confermando la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo. Due sentenze sanciscono, pertanto, il diritto del  cliente ad ottenere il riaccredito sul suo conto corrente di una rilevante somma (€ 300.000,00).
Nonostante due decisioni giudiziali a tutt’oggi, dopo quasi quindici anni di vicende giudiziarie, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata non intende provvedere alla restituzione delle somme dovute, tanto che il cliente  è stato costretto  a richiedere sia un decreto ingiuntivo al Tribunale di Foggia, che a proporre un nuovo giudizio civile ordinario per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
La Banca Popolare di Puglia e Basilicata non si è presentata all’incontro fissato per il 22.09.2014 innanzi all’Organismo di mediazione per l’espletamento della procedura obbligatoria di mediazione (condizione di procedibilità del nuovo giudizio civile intrapreso) e questa condotta ingenera nel mio assistito il timore che la condotta della Banca sia improntata a far decorrere ancora numerosi lunghi anni di causa.
Questo giovane cittadino foggiano, in conseguenza della condotta della Banca, non ha potuto svolgere alcuna attività imprenditoriale, non avendo avuto la possibilità di accedere a nessuna forma di finanziamento presso istituti di credito. E’ stato negativamente segnalato nelle centrali di informazioni creditizie, nonostante egli non è debitore di nessuno, ma è – invece – creditore di una Banca.
La sua intera esistenza ha patito forti pregiudizi e, in un’epoca in cui i rapporti tra utenza bancaria e istituti di credito è caratterizzata da forti ostilità e da numerose difficoltà, questa vicenda rappresenta un caso purtroppo emblematico della avversarialità dell’autoreferenziale mondo del credito rispetto ai cittadini, alle famiglie, agli imprenditori.
 

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